Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto, nonostante il conto sia stato depositato privo del visto di parifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 119 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e ss. cod. giust. contabile, ha natura giurisdizionale ed è limitato alla verifica dell’adempimento dell’obbligo di rendere il conto, mentre ogni valutazione di merito sul conto depositato è riservata al successivo giudizio di conto. Ne consegue che il deposito del conto da parte dell’agente contabile, ancorché incompleto per la mancanza del visto di parifica, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa, restando impregiudicata ogni questione concernente la regolarità e la completezza del conto stesso. Il giudice deve pertanto dichiarare estinto il giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere, trattenendo gli atti per l’esame del merito ai sensi dell’art. 145 c.g.c..
Il Fatto
La Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale lombarda della Corte dei conti aveva proposto ricorso affinché il giudice monocratico assegnasse all’istituto di credito tesoriere del Comune un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo all’annualità 2019, ex art. 226 d.lgs. n. 267/2000, con applicazione della sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento. A seguito del decreto presidenziale che fissava i termini per l’adempimento, l’agente contabile provvedeva al deposito del conto, sia pure senza il visto di parifica dell’amministrazione comunale.
All’udienza camerale, la Procura, pur segnalando la criticità relativa alla mancanza del visto di parifica e richiamando precedenti giurisprudenziali che ne richiedono la necessità ai fini della procedibilità del giudizio di conto, rilevava che il conto era stato comunque depositato e concludeva chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha preso atto che il conto era stato depositato, ancorché incompleto per la mancanza del visto di parifica. Ha tuttavia osservato che il giudizio di resa del conto è funzionalmente limitato alla verifica dell’adempimento dell’obbligo di rendere il conto, mentre ogni valutazione di merito sul conto depositato è rimessa al successivo giudizio di conto, disciplinato dall’art. 140 c.g.c. e demandato al magistrato istruttore individuato ai sensi dell’art. 145 c.g.c..
Richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale, la Corte ha ribadito che il giudizio per resa di conto, sebbene strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che ne regolano l’intero iter e che ne determinano la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c..
Alla luce di tali premesse, la Corte ha ritenuto che l’intervenuto deposito del conto, pur nella sua incompletezza, avesse determinato il soddisfacimento dell’obbligo di resa, rendendo venuta meno la ragione di decidere del giudizio promosso. Ha pertanto dichiarato estinto il giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere, nulla disponendo per le spese e trattenendo gli atti per l’esame del merito del conto depositato dinanzi al magistrato relatore.
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Nota della Redazione
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