Responsabilità erariale del medico INAIL per erronea valutazione dei postumi (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 23 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico dell’ente previdenziale che, nell’espletamento dell’attività di valutazione medico-legale dei postumi da infortunio, incorra in un errore diagnostico connotato da colpa grave, per avere ricollegato all’evento lesivo menomazioni in realtà preesistenti e non accertate, risponde del danno erariale differenziale, pari alla differenza tra le prestazioni erogate e quelle effettivamente dovute. La responsabilità non è esclusa dall’erroneità del primo referto di Pronto Soccorso, poiché il sanitario INAIL è tenuto a un’autonoma e adeguata istruttoria clinica. Ai fini della prescrizione, il termine quinquennale decorre dal giorno di ciascun pagamento indebito e non dalla data dell’evento lesivo, con la conseguenza che vanno esclusi i ratei e gli indennizzi corrisposti prima del quinquennio anteriore all’atto interruttivo.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico di primo livello della sede INAIL, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per euro 62.781,18, oltre accessori, in favore dell’ente previdenziale. La contestazione riguardava tre posizioni assicurative: in ciascuna il sanitario avrebbe riconosciuto, in sede di unificazione dei postumi ex art. 80 T.U. infortuni sul lavoro, gradi di inabilità non dipendenti dagli infortuni denunciati, così inducendo l’istituto a liquidare indennizzi e rendite superiori al dovuto.

L’INAIL, dopo le revisioni d’ufficio, aveva avviato un procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento del medico. Il convenuto ha eccepito la nullità dell’atto di citazione, la prescrizione del credito e, nel merito, l’insussistenza della colpa grave, chiedendo in subordine il potere riduttivo e una consulenza tecnica.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo. La contestazione è risultata puntuale nell’individuazione dei tre sinistri e del meccanismo di danno, e del tutto infondata è apparsa la censura di mancato esame delle deduzioni difensive, alle quali la citazione dedica ampio spazio.

Sulla prescrizione, il Collegio ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Riunite n. 7/QM/2000, secondo cui il termine decorre dai singoli pagamenti, ciascuno munito di autonomo termine. Poiché si contesta un danno differenziale tra quanto erogato e quanto dovuto, il dies a quo coincide con la data di effettivo esborso. L’atto di diffida e messa in mora, notificato nel gennaio 2022, ha efficacia interruttiva, con la conseguenza che i pagamenti anteriori al quinquennio precedente sono prescritti e non ripetibili in quella sede.

Nel merito, la Corte ha confermato la colpa grave del sanitario. In un caso sarebbe bastato leggere due referti successivi, entrambi nella sua disponibilità, per constatare l’assenza di variazioni e dunque di nesso eziologico. Negli altri due, le lesioni risultavano preesistenti e documentate, mentre il medico le aveva ricollegate a traumi di scarsa entità, idonei a fondare rendite vitalizie solo grazie all’unificazione dei postumi. La relazione del perito di parte non ha scalfito tale conclusione, non contenendo la stigmatizzazione di un errore obiettivo della revisione e risultando superflua la consulenza richiesta.

Il Collegio ha quindi escluso la culpa in vigilando dell’ente, che aveva correttamente attivato i procedimenti di rettifica, e ha negato il potere riduttivo, valorizzando il complesso dei 29 casi contestati in sede disciplinare. Ha così condannato il convenuto al pagamento di euro 23.976,87, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’istituto, con spese di giustizia a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *