Controllo sulla gestione finanziaria del FASC: perdita d’esercizio da rendimenti negativi (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 33 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti previdenziali privatizzati, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, ha ad oggetto la verifica della sostenibilità della gestione e della corretta amministrazione del patrimonio. Il risultato di esercizio negativo derivante da rendimenti finanziari avversi non incide di per sé sulla tenuta dei conti individuali degli iscritti, ma impone agli organi dell’ente una gestione prudente degli investimenti, atteso che il finanziamento dell’attività strumentale grava sulle contribuzioni degli iscritti. L’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 509 del 1994 richiede una riserva legale non inferiore a cinque annualità delle prestazioni correnti, quale presidio della sostenibilità previdenziale. La Corte raccomanda il contenimento dei costi di funzionamento, la puntuale osservanza dell’evidenza pubblica negli affidamenti e un monitoraggio costante dei rischi finanziari.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha esaminato il conto consuntivo del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, relativo all’esercizio 2022, trasmesso in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958, con le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei sindaci.
Il Fasc è una cassa di previdenza ad adesione obbligatoria, trasformata in fondazione di diritto privato dal d.lgs. n. 509 del 1994, sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La relazione riferisce alle Presidenze delle due Camere il risultato del controllo, soffermandosi sugli organi, sul personale, sulla gestione previdenziale, patrimoniale ed economico-finanziaria e sulla controllata immobiliare.
La Motivazione della Corte
Sul piano della gestione previdenziale, la Corte rileva la crescita del valore dei conti attivi, passati da 889,46 a 914,16 milioni, con un incremento del 2,78 per cento, e l’aumento degli iscritti attivi di 1.517 unità, pari al 3,67 per cento, frutto della politica di recupero della contribuzione non corrisposta condotta con l’Inps. All’aumento dei contributi (+7,68 per cento) si accompagna un incremento delle liquidazioni (+19,88 per cento); il saldo previdenziale resta positivo per 19,22 milioni, ma l’indice di copertura scende a 1,33. La riserva legale, pari a cinque volte le prestazioni erogate per cassa, ammonta a 295,37 milioni.
La Corte si sofferma poi sulla gestione finanziaria. Il rendimento dei titoli diversi dalle partecipazioni è negativo per 51,33 milioni, con un rendimento lordo del -9,50 per cento, in peggioramento rispetto al risultato positivo dell’esercizio precedente. La causa principale è il risultato negativo delle gestioni patrimoniali mobiliari, pari a -55,23 milioni, legato anche alla valutazione al fair value degli strumenti. Nel settembre 2022 il Fasc ha modificato l’asset allocation strategica, orientandola verso strumenti meno rischiosi.
Ne deriva una perdita d’esercizio di 39,85 milioni, rispetto all’utile di 13,57 milioni del 2021, e una remunerazione contabile dei conti di previdenza negativa del -4,15 per cento, come già avvenuto nell’esercizio 2018. Il patrimonio netto scende a 920,04 milioni (-2,26 per cento). Le immobilizzazioni finanziarie diminuiscono a 887,27 milioni, le disponibilità liquide a 15,46 milioni. La Corte raccomanda una gestione attenta degli investimenti e il costante aggiornamento del Documento di programmazione.
Sul versante dei costi, i compensi per gli organi collegiali aumentano del 2,51 per cento, con incidenza sui costi della produzione del 17,94 per cento, e la Corte ne raccomanda il contenimento. Gli oneri per consulenze diminuiscono del 4,16 per cento, ma crescono le consulenze legali e notarili. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2017, che ha dichiarato incostituzionale il versamento allo Stato delle riduzioni di spesa sui consumi intermedi degli enti privatizzati, escludendo dal 2020 ogni riversamento. Negli affidamenti raccomanda la puntuale osservanza dell’evidenza pubblica e monitorerà la posizione della banca depositaria.
La Corte si sofferma infine sulle criticità emerse dalla verifica ispettiva della Ragioneria dello Stato, tra cui irregolarità nei passaggi di personale tra la Fondazione e la controllata e in alcune voci retributive, per le quali pende ricorso al TAR Lombardia. L’analisi del bilancio tecnico conferma la sostenibilità di medio e lungo periodo, ma gli scostamenti negativi rispetto ai valori a consuntivo inducono la Corte a raccomandare interventi efficaci e tempestivi.
Nota della Redazione
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