Sei scatti stipendiali ai carabinieri anche in caso di cessazione a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 24 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, convertito nella legge n. 472 del 1987, attribuisce sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita a tutto il personale delle forze di polizia, compreso quello ad ordinamento militare e, in particolare, gli appartenenti all’Arma dei carabinieri. La cessazione dal servizio a domanda non esclude il beneficio. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987, che limitava l’attribuzione ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, deve ritenersi abrogato e non reviviscibile per effetto dell’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990 da parte del codice dell’ordinamento militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 disciplina i soli fini pensionistici e non incide sul calcolo del trattamento di fine servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Difesa e appartenente all’Arma dei carabinieri, è cessato dal servizio per raggiunti limiti di età con oltre 55 anni e più di 35 anni di servizio utile. Nel calcolo del trattamento di fine servizio l’INPS aveva omesso di includere i sei scatti stipendiali figurativi previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987. Dopo un’istanza e una diffida rimaste senza riscontro, il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell’ente previdenziale, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione della base di calcolo dell’indennità di buonuscita. In corso di giudizio ha rinunciato alla domanda di annullamento, insistendo su quella di accertamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito l’evoluzione della disciplina dei sei scatti. L’istituto nasce con l’art. 13 della legge n. 804 del 1973, poi sostituito dall’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224 del 1986 e dall’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987, che estendeva il beneficio ai sottufficiali delle forze armate ma nel solo caso di cessazione per età, inabilità o decesso. L’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 ha poi esteso i sei scatti a tutto il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, nel quadro dell’omogeneizzazione del trattamento economico del comparto difesa e sicurezza.
Il punto decisivo riguarda la sorte dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987. Il Collegio esclude che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990 — norma che aveva sostituito il comma citato — abbia fatto rivivere la formulazione originaria. L’abrogazione di una disposizione novellatrice non produce reviviscenza della norma precedente: la reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo quando sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore. La tecnica di produzione normativa di tipo codicistico osta di per sé alla riemersione di norme esterne al codice.
Ne deriva che il limite soggettivo e oggettivo contenuto nel comma 15-bis non è più in vigore. L’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, che pure si applica alle sole forze di polizia ad ordinamento militare, lascia espressamente ferma l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, confermandone la perdurante vigenza.
Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende gli appartenenti ai ruoli equiparati, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Sul piano oggettivo, i sei scatti spettano ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, in aggiunta a ogni altro beneficio, anche al personale che chiede il collocamento in quiescenza avendo maturato i requisiti previsti. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 opera sui soli fini pensionistici e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita.
Il Collegio ha poi respinto l’eccezione dell’INPS sulla mancata trasmissione del modello PA04, ribadendo che la valutazione dei presupposti contributivi spetta in via esclusiva all’INPS, unico soggetto debitore. Il ricorso è stato accolto con dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 e condanna dell’ente alla rideterminazione dell’indennità. Sono stati riconosciuti i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991.
Nota della Redazione
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