Controllo sui requisiti dell’ingresso in società in-house pluri-partecipata (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 21 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, ha ad oggetto l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione societaria e si indirizza alla sua motivazione. I parametri prescritti dalla norma impongono, per alcuni profili, una verifica di conformità a legge e, per altri, una verifica di sana gestione finanziaria. L’onere motivazionale non è assolto con mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche, ma può ritenersi compiuto anche se la motivazione è sintetica, purché capace di disvelare l’iter logico e procedimentale seguito dall’ente. La verifica della sostenibilità finanziaria non si esaurisce nell’iniziale apporto di capitale, ma deve estendersi agli oneri futuri della gestione societaria, onde evitare che l’apporto venga eroso o che l’ente sia indotto a soccorrere la partecipata.

Il Fatto

Il Comune di Cantù intende acquisire una partecipazione nella società in-house pluri-partecipata Service 24 Ambiente S.r.l., già detenuta da tredici comuni della provincia di Como, come precondizione per l’affidamento in modalità in-house del servizio di igiene ambientale per sette anni. L’impegno è di € 168.064,79, di cui € 107.476,05 quale valore nominale della quota e il resto a titolo di sovrapprezzo, con il Comune che diverrebbe titolare del 29 per cento del capitale e primo socio pubblico.

Il servizio è attualmente esternalizzato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, con contratto in scadenza, e l’operazione mira a garantire continuità a un servizio essenziale. Il Consiglio comunale ha approvato l’adesione con deliberazione n. 60 del 18 dicembre 2024, trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la natura peculiare del controllo, i cui parametri distinguono i profili di conformità a legge — compatibilità tra oggetto sociale e finalità istituzionali, normativa eurounitaria sugli aiuti di Stato, prescrizioni degli artt. 7 e 8 TUSP — da quelli di sana gestione finanziaria, quali la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e la coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Sul primo parametro la Corte rileva che l’ente ha esposto un’analisi approfondita delle ragioni della scelta, preferendo il modello in-house pluri-partecipato alla società mista e alla società in-house unipersonale, per le economie di scala connesse a una dimensione territoriale più ampia. L’oggetto sociale di S24 risponde al vincolo di attività di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), TUSP, trattandosi di servizio di interesse generale.

Sul piano della convenienza economica il confronto tra gestione storica e affidamento a S24 evidenzia una riduzione del costo complessivo del 4,6 per cento nel primo anno e un risparmio pro-capite di otto euro, con ulteriori vantaggi rispetto ai dati di mercato. La Corte osserva tuttavia che manca una misura dell’affidabilità delle previsioni su un orizzonte di sette anni.

Sulla sostenibilità finanziaria, distinta in oggettiva e soggettiva, la Sezione rileva che il bilancio 2023 della società mostra una carenza di liquidità e un elevato indebitamento, con una tensione di cassa nel breve periodo, pur in presenza di indicatori di redditività in contrazione ma soddisfacenti. La Corte richiama la propria precedente pronuncia sull’ingresso di altro comune nella stessa società, secondo cui la verifica non va limitata all’iniziale apporto di capitale ma estesa alla gestione dell’organismo societario. Invita pertanto il Comune a monitorare la partecipata, potendo esercitare il controllo analogo congiuntamente agli altri soci e il potere di veto sugli atti a carattere strategico.

Quanto alla duplicazione di organismi, il Comune non detiene partecipazioni in soggetti operanti nel settore dell’igiene ambientale; l’unico organismo potenzialmente interferente è la società multi-utility Canturina Servizi Territoriali S.p.A., cui non è mai stata affidata tale attività. La Corte verifica infine la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato, l’avvenuta consultazione pubblica e il rispetto delle prescrizioni dell’art. 8 TUSP, rendendo parere positivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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