Parere sfavorevole sul controllo preventivo di partecipazione societaria indiretta (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 205 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie, di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale della Corte dei conti esprime parere sfavorevole quando l’atto deliberativo non contenga la motivazione analitica prescritta dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016. L’onere motivazionale impone la rappresentazione delle ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché il confronto tra gestione diretta e gestione esternalizzata del servizio. La carenza di tale valutazione comparativa, anche di sintesi, assume carattere assorbente rispetto agli ulteriori profili critici dell’operazione.

Il Fatto

Il Comune istante sottopone al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società operante nel settore dei rifiuti, tramite il soggetto gestore del servizio idrico integrato di cui i comuni sono soci.

L’operazione, promossa dal gestore, mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti in cinque delle sette zone omogenee dell’area metropolitana milanese. Tra il 9 maggio e il 23 giugno 2025 pervengono alla Sezione cinquantatré richieste di parere di comuni sulle rispettive deliberazioni consiliari di acquisizione della medesima partecipazione indiretta; la Sezione dispone la trattazione collegiale congiunta.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica il proprio intervento come «peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti», richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. Oggetto del controllo è l’atto deliberativo di acquisizione e, in particolare, la sua motivazione.

L’operazione consiste nell’acquisizione di partecipazioni funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta. L’acquisizione non prevede il contestuale affidamento del servizio, secondo il modulo dell’in house a cascata. Dal piano industriale emerge però che i comuni soci serviti raddoppierebbero già nel 2026, in una prospettiva decennale.

La Sezione rileva che il gestore acquisterebbe una quota del capitale sociale attingendo dal proprio piano degli investimenti, senza esborso da parte dei comuni autorizzanti; dal 2027 la quota è prevista in crescita per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo di investimento non allegato e, perciò, non noto.

In disparte la coerenza dell’operazione con lo statuto del gestore, la sussistenza del controllo analogo a cascata e il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016, la Sezione esprime parere non favorevole per le assorbenti carenze motivazionali in ordine ai parametri della convenienza economica e dell’analisi dell’alternativa tra gestione diretta o esternalizzata del servizio.

Secondo l’orientamento consolidato, richiamato con la deliberazione n. 2/2024/PASP e confermato con la deliberazione n. 130/2025/PASP, l’onere di motivazione analitica non è soddisfatto quando manca una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house providing e l’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato. Nel provvedimento in esame spicca l’assenza di un quadro economico di confronto e difetta la valutazione dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi dei gestori attuali o a quelli stimati di un progetto da porre a base di gara. Neppure nello specifico punto dedicato alle ragioni della scelta economica, né negli allegati, si rinvengono elementi di valutazione della convenienza della prossima gestione in house rispetto a quella attuale. La Sezione esprime quindi parere sfavorevole e dispone la trasmissione al sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale del comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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