Parere positivo su acquisto partecipazione per affidamento in house igiene urbana (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 90 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un ente locale, trasmesso per il parere di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, è legittimo quando sia analiticamente motivato in ordine ai vincoli di scopo e di attività di cui all’art. 4 T.U.S.P., alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell’operazione, valutata in senso oggettivo, con riguardo all’equilibrio economico-finanziario della società, e in senso soggettivo, con riguardo agli effetti dell’operazione sugli equilibri di bilancio dell’ente. Il parere favorevole può essere espresso nei termini della parte motiva, con raccomandazione di un’attenta e costante attività di monitoraggio della sostenibilità degli oneri, valutandone gli effetti in una prospettiva pluriennale.

Il Fatto

Il Comune di Civitella San Paolo (RM) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Lazio la deliberazione consiliare con cui intende acquisire una partecipazione diretta nella società A.M.S. – Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l., pari al 9,42% del capitale sociale dopo l’aumento, per un importo di € 5.100,00. L’operazione è strumentale al successivo affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale, oggi esternalizzato e in proroga fino al 31 luglio 2025.

Il parere è richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022. Alla richiesta sono allegati, tra l’altro, lo statuto, lo schema di contratto di servizio, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico, l’attestato di consultazione pubblica, i bilanci 2019-2023, il business plan 2025-2027 e l’analisi dei costi.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica in via preliminare i profili di competenza: l’atto è adottato da un ente locale della Regione Lazio, riguarda la partecipazione in una società riconducibile all’art. 2, comma 1, lett. l), T.U.S.P. e concerne l’acquisto di una partecipazione. Sul piano delle irregolarità ostative, la Corte rileva che l’atto è stato adottato dal Consiglio comunale, organo competente ex art. 8, comma 1, T.U.S.P. in combinato disposto con l’art. 42, comma 2, lett. e), T.U.E.L.; che la società è una s.r.l., in conformità all’art. 3, comma 1, T.U.S.P.; che è stata effettuata la consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, T.U.S.P.; che è stato acquisito il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239, comma 1, lett. b, n. 3, T.U.E.L.

Sul piano sostanziale, la Corte esamina il vincolo di attività ex art. 4, comma 2, T.U.S.P.: il servizio di igiene urbana, riconducibile alla gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152/2006, costituisce un servizio di interesse economico generale di livello locale a rete. Sussiste altresì il vincolo di scopo ex art. 4, comma 1, T.U.S.P., poiché il servizio rientra tra le finalità istituzionali dei Comuni ex art. 14, comma 27, lett. f), d.l. n. 78/2010, e l’affidamento in house è una delle forme di gestione previste dall’art. 14 d.lgs. n. 201/2022, cui rinvia l’art. 7, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Quanto alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la Corte osserva che l’offerta tecnico-economica non palesa extracosti sinallagmaticamente non giustificati e richiama la giurisprudenza CGUE 18.11.1999, C-107/98 e Cons. Stato, a.p., n. 1/2008. Sul piano della convenienza economica, richiamata la delibera delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, la Corte valuta l’analisi S.W.O.T. e la comparazione dei costi, rilevando un corrispettivo inferiore per l’ente. Quanto alla sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, la Corte esamina i dati del business plan e osserva che il Comune si è limitato a dichiarare lo stanziamento di € 5.100,00.

La Sezione si esprime pertanto favorevolmente nei termini della parte motiva, raccomandando un’attenta e costante attività di monitoraggio della sostenibilità degli oneri del servizio in prospettiva pluriennale, anche alla luce dell’art. 20 del d.lgs. n. 201/2022 in materia di tutela occupazionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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