Il conto del consegnatario di beni mobili deve indicare quantità e valore anche per i beni di consumo (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 215 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha natura necessaria e si svolge, nel rispetto del principio di legalità, al fine di verificare la regolarità delle gestioni degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, i quali rispondono del maneggio di denaro pubblico e dei beni loro affidati. Il conto giudiziale del consegnatario a magazzino costituisce il documento contabile rappresentativo dell’intera gestione e deve consentire, anche per i beni di consumo, l’individuazione delle variazioni patrimoniali in termini di valore, a beneficio dell’intellegibilità dei dati, dell’efficacia del controllo giudiziale e del raccordo con le scritture generali e con lo stato patrimoniale dell’ente (artt. 32, 33, 194, 626 r.d. n. 827/1924, art. 2426, comma 1, nn. 9 e 10 c.c., artt. 28 e 29 d.lgs. n. 118/2011). La prassi amministrativa uniformemente seguita dalle aziende sanitarie regionali non può derogare a tale principio. Lo sfasamento temporale tra la parifica del conto e l’approvazione del bilancio di esercizio integra un elemento oggettivo di irregolarità del conto, anche quando risulti giustificato da circostanze eccezionali e non sia soggettivamente imputabile all’agente contabile. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce irregolarità riferibile all’Amministrazione e non al consegnatario.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore sottoponeva al giudizio della Sezione il conto giudiziale reso dal consegnatario di beni mobili dell’Azienda Ospedale Università di Padova per l’esercizio 2019, rilevando tre profili di criticità: il ritardo nella parifica e nell’approvazione del conto, intervenuti dopo l’approvazione del bilancio di esercizio; la rappresentazione della consistenza di magazzino espressa unicamente in quantità, senza indicazione del valore; l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno prescritta dall’art. 139, comma 2, c.g.c..

Costituitasi in giudizio, l’Azienda eccepiva che la disciplina della predisposizione dei conti giudiziali delle aziende sanitarie regionali è demandata ad Azienda Zero, le cui Istruzioni Operative non prevedevano la relazione dell’organo di controllo quale documento autonomo e distinguevano tra consegnatario di beni mobili e consegnatario di beni di consumo. Quanto al ritardo, l’Amministrazione richiamava il contesto eccezionale determinato dall’emergenza pandemica da Covid-19.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura del giudizio di conto, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 292 del 2001, n. 59 del 2024, n. 1007 del 1998 e n. 114 del 1975) e il consolidato indirizzo secondo cui il giudizio si configura come procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare la corretta gestione del pubblico denaro. Ha quindi rammentato che, ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 761/1979, la disciplina della responsabilità contabile si estende ai dipendenti delle unità sanitarie locali e che i conti delle aziende sanitarie pubbliche, dotate di autonomia imprenditoriale ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992, sono soggetti all’esame della Corte in sede giurisdizionale.

Quanto al primo profilo di irregolarità, la Corte ha ritenuto che la sequenza procedimentale risulti invertita rispetto allo schema tipico dell’art. 139 c.g.c.: la parificazione costituisce attività propedeutica e antecedente logico-contabile rispetto all’approvazione del conto, la quale deve precedere o accompagnare l’approvazione del bilancio di esercizio. Nel caso di specie, il dato contabile confluito nel bilancio non è stato preceduto dal vaglio di regolarità proprio del procedimento di resa del conto. La circostanza eccezionale della pandemia, se vale a escludere l’imputabilità soggettiva dell’anomalia all’agente contabile, non è idonea a sanarla: lo sfasamento integra comunque un elemento oggettivo di irregolarità del conto.

Con riguardo alla rappresentazione in sole quantità, la Sezione ha riconosciuto la conformità della condotta alle Istruzioni Operative di Azienda Zero, ma ha affermato che la prassi amministrativa non può derogare al principio secondo cui il conto giudiziale del consegnatario a magazzino deve rappresentare l’intera gestione in termini quantitativi e di valore. L’omissione del dato economico, quale che ne sia la causa organizzativa, è oggettivamente idonea a impedire la piena verifica giudiziale della gestione e il raccordo con le scritture contabili generali dell’ente.

La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno è stata infine qualificata come irregolarità non riferibile all’agente contabile ma all’Amministrazione, la quale dovrà predisporla e trasmetterla alla Sezione per il futuro, trattandosi di adempimento obbligatorio. La Corte ha quindi dichiarato l’irregolarità del conto giudiziale, non consentendo lo stesso la piena ed esaustiva verifica della gestione, con nulla per le spese in assenza di statuizioni di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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