Partecipazione indiretta in house e motivazione analitica sulla convenienza economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 233 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, la conformità dell’atto ai parametri normativi si misura sulla motivazione del provvedimento. L’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige una motivazione analitica in ordine alle ragioni e alle finalità della scelta, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in ordine alla scelta tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. Non soddisfa tale onere l’atto che ometta il quadro economico comparativo tra la gestione in house e l’ipotesi dell’esternalizzazione o la gestione attuale. In presenza di carenze motivazionali assorbenti la Sezione esprime parere sfavorevole, restando l’amministrazione tenuta, se intenda procedere, a motivare analiticamente le ragioni del discostamento dandone pubblicità.

Il Fatto

Il Comune ha richiesto il parere della Sezione regionale di controllo in ordine alla deliberazione consiliare con cui ha disposto l’acquisizione di una partecipazione indiretta in AEMME Linea Ambiente s.r.l. tramite CAP Holding s.p.a., gestore del servizio idrico integrato di cui i comuni istanti sono soci. L’operazione si inserisce in un processo di aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti nell’area metropolitana milanese, promosso da CAP Holding e sostenuto dal parere favorevole della Città metropolitana.

La richiesta giunge dopo che la Sezione ha trattato e definito cinquantatré analoghe richieste nell’adunanza del 3 luglio precedente. Il magistrato istruttore ha chiesto la trattazione collegiale congiunta delle nuove richieste sulla stessa operazione societaria, considerata l’unità dell’operazione e della documentazione allegata.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica il proprio intervento come peculiare attività di controllo, di cui il legislatore individua tempi, parametri e esiti. Oggetto del controllo è l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e il suo esito si indirizza alla motivazione del provvedimento, secondo l’orientamento espresso dalla Sezione stessa.

Il quadro fattuale ricostruito dal collegio evidenzia che l’acquisizione della partecipazione indiretta non prevede il contestuale affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il piano industriale richiamato indica però una crescita dei comuni serviti già dal 2026 e un’espansione prevista fino al 2035, con l’implicita previsione dell’affidamento del servizio a partire dai primi comuni interessati.

Il nucleo del ragionamento è l’onere di motivazione analitica che grava sull’ente. Secondo l’orientamento consolidato, tale onere non è soddisfatto quando manca nel provvedimento una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house providing e l’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato. L’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige la motivazione analitica circa le ragioni e le finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata.

Nel caso concreto spicca l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione. Difetta parimenti una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi dei gestori attuali o ai costi stimati di un ipotetico progetto da porre a base di gara.

La Sezione richiama il proprio più recente orientamento, che ha ritenuto insuperabili e assorbenti degli ulteriori profili critici le carenze motivazionali in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata. Anche se l’affidamento del servizio non è contestuale all’acquisizione della partecipazione, questa è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore.

Allo stato degli atti, la deliberazione non contiene elementi di valutazione della convenienza economica della futura gestione in house né un quadro di confronto con l’esternalizzazione. La Sezione esprime pertanto parere sfavorevole. Qualora l’amministrazione intenda procedere ugualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni del discostamento, a darne pubblicità sul sito istituzionale e a informarne la Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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