Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 15 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, emessa all’esito di udienza pubblica. Il deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile, ancorché intervenuto dopo la fissazione del termine perentorio, determina la cessazione della materia del contendere e impone la pronuncia di estinzione del giudizio. La definizione per cessata materia del contendere non preclude la rimessione degli atti al magistrato relatore per il concreto esame dei conti depositati.
Il Fatto
La Procura Regionale aveva domandato al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, l’assegnazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale a carico della banca tesoriera di un ente locale, con riferimento alle annualità dal 2014 al 2020.
Con decreto era stato fissato il termine di 60 giorni per il deposito dei conti e il successivo termine di 30 giorni per la trasmissione degli stessi all’ufficio giurisdizionale. I conti venivano depositati e successivamente integrati con il deposito del conto relativo all’ultima annualità. All’udienza camerale la Procura Regionale dava conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice monocratico attiene alla qualificazione del giudizio per la resa del conto e alle conseguenze del sopravvenuto deposito della documentazione contabile richiesta.
Il collegio muove dal più recente orientamento giurisprudenziale, richiamando Corte dei conti, Sez. Marche, n.198/2020, secondo cui il giudizio per resa di conto, pur essendo strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. Tale natura si ricava dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Una volta intervenuto il deposito dei conti giudiziali e accertata la regolare trasmissione della documentazione contabile, viene meno l’interesse alla pronuncia sul ricorso introduttivo. Ne consegue la definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
La Corte dichiara quindi estinto il giudizio per la resa del conto, nulla disponendo per le spese. Dispone inoltre la rimessione degli atti al magistrato relatore per il concreto esame dei conti depositati, così preservando l’autonoma fase di verifica contabile.
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Nota della Redazione
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