Conto giudiziale e discarico dell’agente contabile dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 11 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, quando la documentazione acquisita non consente di determinare l’effettiva consistenza del carico dell’agente contabile né l’ammontare dell’imposta riscossa e di quella riversata, il giudice, esaurita l’istruttoria, approva il conto e dispone il discarico dell’agente. Il difetto di prova del preteso credito erariale non può essere posto a carico del convenuto. La rimessione degli atti al magistrato istruttore, disposta ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a, c.g.c., è funzionale all’accertamento del carico e non può supplire all’indisponibilità oggettiva dei dati. L’onere di provare la sussistenza e la misura del debito grava sull’amministrazione che ha compilato il conto d’ufficio.
Il Fatto
Il magistrato relatore per i conti giudiziali ha proposto al Presidente della Sezione l’iscrizione a ruolo di udienza del conto del comune di Bologna, compilato d’ufficio e depositato nel giugno 2024. Il conto riguardava la gestione dell’imposta di soggiorno riscossa e riversata nell’anno 2016 per 94,00 euro dalla titolare di una struttura ricettiva, rimasta inadempiente rispetto agli obblighi di redazione e presentazione del conto giudiziale.
La Procura regionale ha concluso per la restituzione degli atti al magistrato istruttore, perché fosse procurato l’esatto adempimento del disposto dell’art. 614, comma 1, lett. b), r.d. n. 827/1924 e fosse accertata l’effettiva consistenza del carico dell’agente contabile. L’amministrazione locale e l’agente contabile non hanno depositato memorie né sono comparsi.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza il collegio ha disposto la rimessione degli atti al magistrato istruttore per completare l’istruttoria, acquisendo la documentazione occorrente per determinare il carico contabile e i flussi dell’imposta. La successiva relazione integrativa ha dato conto dell’esito di quell’accertamento.
Il comune ha comunicato di non disporre dell’accesso diretto ai dati relativi alle presenze antecedenti al 2020. Per gli esercizi dal 2016 al 2019 l’ente ha rinviato alla comunicazione con cui la Questura aveva informato di poter risalire esclusivamente ai pernottamenti degli ultimi cinque anni. Il controllo richiesto non è stato quindi possibile.
La Corte ha preso atto che l’istruttoria, pur disposta e completata nei limiti consentiti, non ha consentito di accertare l’effettiva consistenza del carico dell’agente contabile, né l’ammontare dell’imposta riscossa e di quella da riversare o riversata in riferimento alla gestione contabile considerata. La discrasia tra quanto eventualmente dovuto e quanto riversato è rimasta indimostrata.
Il giudizio di conto si è dunque chiuso con l’approvazione del conto n. 136632 e con il discarico dell’agente contabile per la gestione dell’imposta di soggiorno riscossa e riversata nell’anno 2016. La Corte non ha liquidato spese. La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza e depositata in segreteria.
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Nota della Redazione
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