Controllo spese elettorali comunali 2023: accertata assenza di irregolarità (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 160 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, limite risultante dalla modifica introdotta dall’art. 33, comma 3, lett. a), del d.l. n. 91/2014. Il controllo investe la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese e delle relative fonti di finanziamento, secondo il rinvio operato dall’art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993. Qualora non emergano irregolarità, il Collegio accerta formalmente l’assenza di irregolarità nella rendicontazione. Il termine di sei mesi per la conclusione delle verifiche decorre, in via uniforme, dalla data di ricezione dell’ultimo consuntivo.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Campania ha esaminato la rendicontazione relativa alla tornata elettorale del 2023. L’istruttoria ha riguardato, tra gli altri, il Comune di Villaricca, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e pertanto assoggettato alla disciplina del controllo.

Per quella consultazione, svoltasi senza turno di ballottaggio, hanno preso parte alla campagna elettorale quattordici liste. La questione sottoposta al Collegio è dunque la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute e delle fonti di finanziamento dichiarate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. Richiama la legge n. 515/1993, la legge n. 96/2012, l’art. 33, comma 3, lett. a), del d.l. n. 91/2014, l’art. 14 bis del d.l. n. 149/2013 e l’art. 1 della legge n. 3/2019. Da tali fonti desume l’ambito soggettivo del controllo, riferito ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Richiama quindi i propri indirizzi interpretativi, espressi dalle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 e n. 12/2014, e la costituzione del Collegio disposta con decreto del Presidente della Sezione regionale. Sul piano procedurale, il Collegio individua il dies a quo del termine semestrale di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993 nella data di ricezione dell’ultimo consuntivo, fissata al 08/02/2024 e assunta come riferimento unitario per tutti i comuni interessati.

Nel merito, il Collegio si fonda sulla relazione conclusiva dell’attività istruttoria e sulla documentazione in atti, concernente centoquarantotto liste complessivamente partecipanti. Con specifico riferimento al Comune di Villaricca, l’esame ha riguardato le quattordici liste che vi hanno preso parte.

All’esito di tale verifica, il Collegio accerta l’assenza di irregolarità nella rendicontazione di spese e finanziamenti. Dispone poi la trasmissione della deliberazione e dell’allegato referto al Presidente del Consiglio comunale, con invito a curarne la trasmissione ai delegati di lista e ad assicurarne l’adeguata pubblicità ai sensi di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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