Inammissibile l’accertamento autonomo della causa di servizio prima della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 48 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso con cui il dipendente, in costanza o dopo la cessazione del rapporto, chiede alla Corte dei conti l’accertamento autonomo della dipendenza da causa di servizio di una infermità ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, senza che l’INPS si sia pronunciato su una domanda di pensione. L’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont. richiede un previo provvedimento amministrativo sulla domanda di pensione rivolta all’ente previdenziale competente, non su una diversa domanda di riconoscimento della causa di servizio. La norma regolamentare di cui all’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, nella lettura estensiva datane dalle Sezioni Riunite, non può derogare a norma primaria né al principio del contraddittorio. Il giudizio pensionistico, di mero accertamento, non può inoltre avere ad oggetto fatti costitutivi frazionistici, ma solo il diritto a pensione nella sua interezza.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale in congedo transitato a domanda nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, aveva presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo per una spondiloartrosi diffusa con discopatie e incipienti segni di radicolopatia cronica. La C.M.O. aveva riconosciuto l’infermità ascrivibile a tabella, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso il nesso con il servizio e il Ministero, con proprio decreto, aveva respinto l’istanza.

Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto chiedendo, previa eventuale CTU, l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini del futuro trattamento pensionistico di privilegio. Il Ministero si è costituito eccependo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS e del Comitato di verifica, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rileva che il ricorrente non ha mai presentato alcuna istanza di pensione privilegiata e che il ricorso mira soltanto all’accertamento anticipato di un presupposto di quel trattamento. La mancanza di un provvedimento di diniego formatosi su una pertinente domanda amministrativa di pensione rende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., che sanziona le domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa.

La Corte regionale prende posizione critica rispetto alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2023, che aveva ammesso l’accertamento della causa di servizio anche in costanza di rapporto. Tale orientamento si fonda sull’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, ma una norma regolamentare non può prevalere su fonte primaria né sui principi generali dell’ordinamento, come impone l’art. 4 delle preleggi. L’applicazione estensiva di quella disposizione comporterebbe l’attribuzione di un bene della vita — il presupposto della pensione privilegiata — senza alcuna possibilità di intervento dell’INPS, ente istituzionalmente competente a concederla.

Ne deriva una violazione del contraddittorio, sul piano sia procedimentale sia processuale: l’INPS non può intervenire in un giudizio in cui non è ancora sorto alcun rapporto giuridico controverso né può esercitare in sede amministrativa le prerogative che il d.P.R. n. 461/2001 riserva all’amministrazione datoriale. La Corte richiama la Cass. Sez. Un. n. 4325/2014, che ha rimesso proprio alla sezione regionale il giudizio sull’ammissibilità della domanda proposta dal dipendente ancora in servizio.

Il Collegio esclude inoltre la praticabilità dell’interpretazione analogica estensiva dell’art. 12, che per la sua portata eccezionale riguarda il solo esito favorevole del procedimento, non il mancato riconoscimento. Sotto altro profilo, difetta l’interesse ad agire: secondo la Cass. Sez. Un. n. 27187/2006 e la Cass. Sez. lav. n. 6749/2012, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto. La fattispecie pensione privilegiata è complessa e il pregiudizio prospettato è eventuale e potenziale, non attuale. Il giudizio pensionistico non può infine scrutinare sic et simpliciter la dipendenza da causa di servizio, perché ciò implicherebbe valutazioni medico-legali estranee al piano del diritto, salva l’ipotesi di tutela davanti al plesso TAR-Consiglio di Stato. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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