Verifica formale dei CAA e cessione delle credenziali SIAN: colpa grave e potere riduttivo dopo la legge n. 1/2026 (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 31 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi agricoli comunitari, il difetto di un titolo di conduzione dei fondi dichiarati, emergente dalla mera lettura dei contratti prodotti, integra una carenza dei presupposti che impone al Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), quale soggetto incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del fascicolo aziendale, di astenersi dall’immettere la domanda nel SIAN. La condotta del responsabile del CAA che ceda ad altri, senza limiti né supervisione, le proprie credenziali di accesso al sistema informativo, omettendo ogni controllo sulle domande anomale, è connotata da colpa grave e risulta causalmente rilevante rispetto al danno erariale conseguente all’erogazione di contributi non dovuti. La natura solo formale del controllo demandato ai CAA non esclude la responsabilità per la mancata rilevazione di anomalie documentali palesi, come gli alert generati dal sistema per la sovrapposizione di particelle già dichiarate da altri produttori. Per i giudizi pendenti in appello alla data di entrata in vigore della legge n. 1/2026, l’importo della condanna va rideterminato applicando il nuovo potere riduttivo di cui all’art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994, nella misura del 30% dell’originario danno contestato, oltre rivalutazione e interessi.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio un imprenditore agricolo e il responsabile amministrativo del CAA che aveva curato l’istruttoria delle sue domande di contributo, per il recupero di oltre 157.000 euro indebitamente erogati dall’AGEA nelle campagne 2017 e 2018. L’imprenditore aveva dichiarato la conduzione di centinaia di particelle sulla base di contratti di affitto stipulati con soggetti qualificati come meri “detentori” e non con i proprietari dei fondi, i quali avevano negato ogni concessione. Le domande erano state inserite nel SIAN utilizzando le credenziali del responsabile del CAA, che le aveva cedute senza limitazioni agli operatori dell’ufficio.
Il giudice di primo grado aveva condannato il percettore all’intero importo e il responsabile del CAA, in via sussidiaria, alla metà del danno, ritenendone gravemente colposa la condotta. La sentenza di condanna penale era stata riformata in appello con assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, ma il giudice contabile aveva valorizzato autonomamente le risultanze istruttorie, in particolare l’ammissione dell’uso promiscuo delle credenziali e il mancato controllo degli alert segnalati dal sistema. Avverso tale pronuncia il responsabile del CAA ha proposto appello, deducendo l’erronea valutazione dei doveri di controllo gravanti sui CAA e l’insussistenza della colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha preliminarmente dichiarato la contumacia dell’imprenditore percettore e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, rilevando altresì che l’accertamento dell’illecito conseguimento dei benefici non era stato oggetto di impugnazione. Nel merito, il Collegio ha respinto il primo motivo di gravame, confermando l’orientamento espresso con la sentenza n. 39/A/2025 circa la natura formale del controllo demandato ai CAA.
La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. n. 5/2012, i dati del fascicolo aziendale fanno pubblica fede e che i CAA, in forza del rapporto concessorio con l’AGEA, rispondono della corretta immissione dei dati nel sistema informativo. La verifica richiesta, nel caso di specie, non esigeva particolari approfondimenti: la semplice lettura dei contratti, dai quali i concedenti risultavano qualificati come “detentori” e non come proprietari, rendeva inammissibile la domanda; gli alert generati dal SIAN per la sovrapposizione di particelle già dichiarate da altri agricoltori costituivano un’ulteriore, evidente anomalia. La mancata rilevazione di tali profili non poteva quindi essere ricondotta a un’errata interpretazione della nozione di controllo formale.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha escluso che la prassi dell’uso promiscuo delle credenziali, giustificata dall’esigenza di smaltire rapidamente le pratiche, potesse collocarsi fuori dall’ordinamento. La funzione fidefacente intestata ai CAA e la previsione di figure distinte di operatore e di responsabile validatore impongono che le istanze siano attentamente esaminate prima della registrazione al SIAN, trattandosi di risorse pubbliche scarse da assegnare secondo criteri di correttezza. La condotta dell’appellante, che aveva totalmente abdicato alle proprie funzioni demandando l’attività ad altri senza alcuna verifica, è stata ritenuta connotata da colpa grave.
La Corte ha infine applicato al giudizio pendente la nuova disciplina della colpa grave e del potere riduttivo introdotta dalla legge n. 1/2026, in forza delle disposizioni transitorie che la rendono applicabile ai procedimenti non definiti con sentenza passata in giudicato. La norma violata dall’appellante è stata individuata nell’art. 3-bis del d.lgs. n. 165/1999, concernente i controlli intestati ai CAA. In accoglimento parziale dell’appello, la condanna è stata rideterminata in euro 47.337,29, pari al 30% del danno originariamente contestato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nota della Redazione
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