Pensione di inabilità e trattamento ordinario più favorevole al militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 526 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità disciplinata dall’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 costituisce misura di garanzia rivolta ai lavoratori che, per ragioni di salute, cessino dal servizio senza aver maturato la contribuzione necessaria per l’accesso al trattamento ordinario di quiescenza. Ne consegue che tale disciplina non è applicabile al militare che, al momento del collocamento in quiescenza, abbia già maturato il diritto alla pensione ordinaria di anzianità. In tale ipotesi la misura del trattamento va determinata secondo il principio generale dell’art. 53 d.P.R. n. 1092/1973, in base all’ultimo stipendio percepito e al montante contributivo individuale. Alla quota retributiva relativa ai periodi anteriori al 31.12.1995 si applica, per il personale militare, la più favorevole aliquota di rendimento del 2,44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il riconoscimento in corso di giudizio delle pretese azionate determina la cessazione della materia del contendere sull’oggetto ormai soddisfatto.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri, era beneficiario di un trattamento di pensione diretta di inabilità erogato secondo il sistema misto. Nel 2020, in costanza di servizio, aveva presentato domanda di pensione ordinaria di anzianità, liquidata dall’Istituto con un primo provvedimento. Sopravvenuta una grave patologia, il ricorrente fu dichiarato non idoneo al servizio in via permanente e presentò domanda di pensione di inabilità in sostituzione della precedente.

L’Istituto rideterminò così il trattamento per un importo inferiore. Il ricorrente chiese allora il ricalcolo con applicazione del trattamento ordinario di quiescenza e, per la quota retributiva, l’applicazione della più favorevole aliquota prevista per il personale militare dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo della disciplina dettata dall’art. 44 per il personale civile. Non avendo ottenuto riscontro, adì il giudice contabile.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha esaminato separatamente le due domande. Quanto all’aliquota di rendimento, l’Istituto ha dimostrato che nelle more del giudizio, con proprio atto, ha corrisposto il trattamento secondo il disposto dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, versando arretrati e interessi. Si è così esaurita ogni posizione di contrasto e, come richiesto da entrambe le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sul punto originario.

In ordine alla seconda domanda, il ricorso è fondato. La Corte ha applicato il principio generale dell’art. 53 d.P.R. n. 1092/1973, per cui la misura del trattamento si determina in base all’ultimo stipendio percepito alla cessazione dal servizio e al montante individuale dei contributi, come già fatto dall’Istituto con il primo provvedimento. Non risulta invece corretta l’applicazione dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995.

Il giudice ha ricostruito la ratio della norma: si tratta di una misura di garanzia che aggiunge al servizio effettivo gli anni che il lavoratore avrebbe maturato fino al limite di età, per un massimo di quaranta, con funzione di solidarietà sociale volta a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli dell’infermità sulla capacità di produrre reddito. La disciplina si rivolge dunque a chi, per gravi motivi, non abbia maturato la contribuzione necessaria all’accesso al trattamento ordinario, ipotesi non configurabile nel caso concreto.

Il ricorrente, al collocamento in quiescenza, aveva maturato un’anzianità di 42 anni e 3 mesi di contribuzione. Per questa ragione la Corte ha escluso l’applicabilità del trattamento di inabilità, ritenendo non conferente l’argomento dell’Istituto sull’asserita irrinunciabilità della domanda di pensione e sull’irretrattabilità del provvedimento di liquidazione. Ha quindi riconosciuto il diritto alla pensione ordinaria di anzianità, con decorrenza dall’1.5.2021, oltre agli interessi legali e all’eventuale maggior danno da svalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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