Controllo successivo di legittimità: serve un contrasto reale in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 50 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. Il mero ritardo nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, contestato dalla Ragioneria quale unico profilo di rilievo, integra una questione procedurale di tempistiche che non legittima l’attivazione della funzione di controllo successivo. In mancanza di un contrasto interpretativo reale, e di una richiesta esplicita del dirigente di dare ulteriore corso all’atto sotto la propria responsabilità, il controllo è inammissibile e va dichiarato il non luogo a provvedere.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, il contratto di assunzione a tempo indeterminato di un docente, stipulato da un Istituto Tecnico Industriale Statale nel settembre 2021. La Ragioneria aveva restituito il provvedimento privo del visto, rilevando che l’invio era avvenuto in data successiva all’adozione e quindi in violazione dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011, che impone la contestualità della trasmissione.
A fronte dell’osservazione, il Dirigente scolastico ha chiesto la registrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 10, e la Ragioneria ha trasmesso gli atti alla Sezione. Il deferimento è stato richiesto dal Consigliere delegato, cumulativamente per 78 provvedimenti della medesima tipologia, chiedendo il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti del controllo. La Ragioneria ha depositato controdeduzioni, invocando la necessità di un contrasto ravvisabile in forma implicita.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza, rilevando che la questione appare circoscritta territorialmente alla sola Ragioneria di Venezia, non essendo stati inoltrati provvedimenti analoghi dalle altre RTS del Veneto né rinvenuti precedenti nella banca dati della Corte. Dichiara inoltre inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria, trattandosi di situazioni diverse: casi di termini stabiliti a pena di decadenza, oppure di ritardi che si aggiungevano a plurime illegittimità, o ancora di atti comunque scrutinati nel merito.
La Corte ricostruisce quindi i presupposti sostanziali e procedurali del controllo. L’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 richiede che l’atto sia stato eseguito nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria, sotto la responsabilità del dirigente, che deve aver assunto espressamente la determinazione confermativa. Solo in tal caso sorge l’esigenza di un vaglio esterno e neutrale sulla fondatezza delle osservazioni o sul corretto esercizio della facoltà di non conformarsi, come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/CONTR/2012.
Restano pertanto irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfociano in un reale contrasto interpretativo in punto di diritto. Il controllo successivo non può essere attivato qualora il dirigente non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità, pur avendo insistito in altro modo per la sua esecuzione.
Nel caso concreto, l’unico punto di contestazione non superato è il ritardo nella trasmissione del contratto. Non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, ma solo una problematica procedurale di tempistiche, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche. Manca dunque il contrasto in punto di diritto, presupposto fondamentale, necessario e assorbente del controllo. La fattispecie esula dal perimetro dell’art. 10 e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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