Pensione di reversibilità al coniuge separato e sopravvenuto difetto di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 192 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in corso di causa, da parte dell’ente previdenziale, del diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite separato, con decorrenza dal mese successivo al decesso del dante causa, determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento di quel diritto. Ove invece la sopravvenienza sia allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisca, il suo apprezzamento non può tradursi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma in una valutazione della persistenza dell’interesse ad agire, con conseguente inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse quando la pretesa sia stata integralmente soddisfatta. La contestazione dell’importo liquidato che si limiti a prospettare un calcolo alternativo, senza indicare specifiche discordanze o somme residue non corrisposte, non è idonea a fondare una condanna dell’istituto. Le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale e gravano sull’ente che abbia riconosciuto la pretesa solo dopo il deposito del ricorso e prodotto la documentazione contabile con grave ritardo.

Il Fatto

Il ricorrente, coniuge separato di una pensionata deceduta nel dicembre 2019, chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità di categoria con decorrenza dal gennaio 2020, nella misura del 60% del trattamento del dante causa, oltre alla condanna dell’istituto previdenziale al pagamento dei ratei arretrati, con interessi e rivalutazione.

L’istituto, costituitosi, eccepiva la cessazione della materia del contendere, avendo erogato la prestazione dopo il deposito del ricorso: una nuova domanda veniva accolta nel gennaio 2023 e le spettanze corrisposte nel febbraio successivo, con arretrati dal gennaio 2020. Il ricorrente contestava tuttavia la quantificazione, prospettando un credito residuo di oltre seimila euro, sostenuto da un proprio prospetto di calcolo.

La Motivazione della Corte

Sulla spettanza del trattamento e sulla decorrenza il giudice rileva che le parti si sono reciprocamente date atto del mutamento satisfattivo della situazione sostanziale dedotta. Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di riconoscimento del diritto e della sua decorrenza.

Quanto agli arretrati, la Corte esclude che la materia possa dirsi cessata, non concordando le parti sulle somme liquidate. Il ricorrente assume un’ulteriore differenza a credito; l’istituto oppone la correttezza del calcolo contenuto nel lotto di lavorazione. Il giudice verifica che il trattamento è stato liquidato nella misura del 60% della pensione del coniuge deceduto, come preteso in ricorso e pacificamente riconosciuto, e che gli arretrati risultano interamente pagati, con l’aggiunta delle tredicesime maturate.

Il prospetto alternativo del ricorrente non può trovare credito: l’ente ha dato contezza delle somme attraverso un puntuale riscontro esplicativo, mentre avverso di esso il ricorrente ha formulato solo generiche contestazioni, senza indicare specifiche discordanze o somme rimaste da pagare. Il giudice osserva inoltre che l’importo annuo riconosciuto è maggiore della stessa richiesta formulata in ricorso, e che il trattamento è soggetto alle riduzioni per cumulo con i redditi ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata nel provvedimento.

Poiché l’istituto ha correttamente provveduto in via amministrativa in corso di causa, la Corte pronuncia l’inammissibilità del ricorso in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale, non potendosi configurare una cessazione della materia del contendere in presenza di contestazione della controparte. Restano fuori dal giudizio gli eventuali conguagli fiscali. Le spese, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell’istituto in applicazione della soccombenza virtuale, avendo esso riconosciuto la pretesa solo dopo il deposito del ricorso e prodotto la documentazione contabile solo in limine all’udienza, disattendendo le ordinanze istruttorie emesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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