Ritiro in autotutela dell’atto e non luogo a provvedere nel controllo preventivo (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 162 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ritiro in autotutela del provvedimento sottoposto a controllo preventivo di legittimità, intervenuto prima della pronuncia del Collegio, determina il non luogo a provvedere della Sezione regionale di controllo. Venuta meno la possibilità di esercitare il visto e la registrazione, e con essa l’oggetto del deferimento, la questione perde ogni interesse attuale e il giudizio di legittimità non può essere definito nel merito. Ne consegue la restituzione del provvedimento all’Amministrazione che lo ha adottato.

Il Fatto

In data 11 aprile 2024 giungeva al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo per la Lombardia il decreto del Prefetto di Bergamo n. 41168 del 10 aprile 2024, con cui era stato conferito a un Viceprefetto aggiunto, a titolo di reggenza, l’incarico di dirigente in posizione di staff dell’Area IV “Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione”, a decorrere dal 12 aprile 2024 e fino all’11 aprile 2025.

Il Magistrato istruttore rilevava, con foglio di rilievo, che l’ufficio era coperto mediante reggenza in modo continuativo a partire dal 2021, e ancor prima dal 2012, e chiedeva chiarimenti sulle iniziative assunte per la copertura del posto vacante. Le controdeduzioni dell’Amministrazione non superavano i rilievi, sicché la questione era deferita al Collegio. Prima della pronuncia, però, l’Amministrazione comunicava il ritiro in autotutela del decreto, proprio l’atto oggetto di deferimento.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce in primo luogo l’origine del procedimento di controllo, dando atto che l’atto prefettizio è stato sottoposto a visto e registrazione su iniziativa dell’Amministrazione interessata. Il deferimento al Collegio è scaturito dal foglio di rilievo del Magistrato istruttore, che aveva prospettato dubbi di legittimità fondati sull’eccesso di potere per utilizzo della reggenza al di fuori dei limiti ordinamentali e in violazione delle circolari del Ministero dell’Interno.

Ai profili di eccesso di potere si aggiungevano la violazione di legge per contrasto con il principio costituzionale del buon andamento nell’organizzazione dei pubblici uffici, il difetto di motivazione e la violazione delle norme in materia di rotazione degli incarichi dirigenziali. Il riscontro istruttorio dell’Amministrazione, incentrato sul tasso di scopertura dei posti e sulla prospettata riorganizzazione degli incarichi, non era stato ritenuto idoneo a superare i rilievi, e la questione era stata deferita al Collegio.

Nel corso del procedimento l’Amministrazione comunicava, con nota del 19 giugno 2024, il ritiro in autotutela del decreto prefettizio. La Sezione prende atto di tale sopravvenienza e ne trae le conseguenze sul piano processuale: venuto meno l’atto, non residua alcuna pronuncia di legittimità da adottare.

La decisione si fonda dunque su una ragione di carattere processuale, che assorbe ogni valutazione nel merito dei vizi prospettati. La Sezione dichiara il non luogo a provvedere in merito al decreto e ordina la restituzione del provvedimento all’Amministrazione che lo ha adottato, così definendo il procedimento senza alcun esame della legittimità sostanziale dell’atto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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