Ricorso inammissibile per difetto di specificità e ricorso incidentale tardivo inefficace (Cass. civ. Sez. I n. 22971 del 09.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a una ricostruzione sommaria del contenuto degli atti processuali di merito, senza riprodurne i passaggi essenziali, viola la regola di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e preclude al giudice di legittimità l’esercizio del potere di esame diretto degli atti, perché tale potere presuppone l’ammissibilità del motivo. L’apprezzamento sulla sussistenza di una non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione. La deduzione di un omesso esame di elementi istruttori, e non di un fatto storico decisivo, non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo ex art. 334 cod. proc. civ.

Il Fatto

La controversia ha origine dalla domanda con cui la federazione dei titolari di farmacia e la titolare di una farmacia convenzionata hanno chiesto la restituzione delle somme trattenute dall’azienda sanitaria in applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009, convertito con legge n. 77/2009. Gli attori sostenevano che la trattenuta dovesse essere calcolata diversamente da come l’amministrazione aveva operato.

Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte d’appello, pur correggendo l’interpretazione della norma, ha confermato il rigetto per mancata prova del pagamento e dell’insussistenza di una causa giustificatrice. La sentenza è stata impugnata con ricorso principale e con ricorso incidentale dell’azienda sanitaria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, ritenendola infondata. Dal tenore delle procure prodotte emerge che alla federazione sono stati conferiti poteri di rappresentanza non solo sostanziale ma anche processuale, nel rispetto dei presupposti dell’art. 77 cod. proc. civ. Le contestazioni sul punto sono generiche.

Nel merito, il ricorso principale è dichiarato inammissibile in tutti i motivi. Quanto al primo, la Corte rileva che il motivo richiama gli atti di merito in modo sommario, senza riprodurne i passaggi essenziali, violando la regola di specificità dell’art. 366, n. 6), cod. proc. civ. Tale carenza preclude l’esame diretto degli atti, subordinato all’ammissibilità del motivo. La Corte richiama la giurisprudenza CEDU sulla sinteticità e il principio di autosufficienza.

Inoltre, l’apprezzamento sulla non contestazione dei fatti spetta al giudice di merito, ex art. 115 cod. proc. civ., e produce la relevatio ab onere probandi. Il relativo accertamento è sindacabile solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione.

Il secondo motivo non si confronta con la ratio decidendi: la Corte d’appello ha qualificato la domanda come ripetizione di indebito, gravando gli attori dei relativi oneri probatori. Le contestazioni dell’azienda in appello erano mere difese, non nuove eccezioni, e non violavano l’art. 345 cod. proc. civ.

Il terzo motivo è inammissibile perché sollecita un sindacato di merito. Non è dedotto un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo un inadeguato esame di elementi istruttori, che non integra il vizio dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale, proposto tardivamente oltre il termine di impugnazione, ex art. 334 cod. proc. civ. La Corte condanna i ricorrenti alle spese di legittimità e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato solo quanto al ricorso principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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