Frode fiscale, competenza nel luogo della sede effettiva della società (Cass. pen. Sez. III n. 12405 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per i delitti in materia di dichiarazione previsti dal capo I del titolo II del d.lgs. n. 74 del 2000, la competenza territoriale si determina ai sensi dell’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, in stretta correlazione al principio di effettività del domicilio fiscale delle persone giuridiche. Il domicilio fiscale coincide, di regola, con quello della sede legale; ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, rileva il luogo della sede effettiva dell’ente. Il sindacato della Cassazione sulle ordinanze in materia di misure cautelari reali è circoscritto alla sola violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella quale rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato richiede la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare all’imprescindibilità dell’anticipazione dell’effetto ablatorio, con esclusione di ogni automatismo collegato alla natura fungibile del denaro.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo, in forma diretta o per equivalente, di una somma superiore a tre milioni di euro in relazione al delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato all’indagata nella veste di amministratore di diritto di una società, per avere indicato elementi passivi fittizi mediante fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Il Tribunale, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., aveva rigettato l’istanza di riesame. L’indagata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione delle norme sulla competenza territoriale, per essere il reato consumato nel luogo della sede legale della società, e vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della competenza territoriale. L’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 stabilisce che per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Tale disposizione è costantemente interpretata in correlazione al principio di effettività del domicilio fiscale delle persone giuridiche.
Ne deriva che la competenza si determina con riferimento al luogo del domicilio fiscale, che di regola coincide con quello della sede legale, ma che, ove questa risulti meramente fittizia, corrisponde al luogo della sede effettiva dell’ente, come affermato da Sez. III n. 27606 del 14.09.2020 e Sez. III n. 20504 del 19.02.2014. Nel caso di specie il Tribunale aveva desunto la sede effettiva da una serie di elementi puntualmente indicati: la sede amministrativa, lo stabilimento produttivo, la certificazione ISO riferita alla sede definita operativa, l’accredito dei rapporti di conto corrente presso istituti della zona e l’affidamento degli incarichi fiscali a consulenti locali.
Il motivo è pertanto generico e manifestamente infondato, risolvendosi in una critica nel merito della valutazione degli elementi, esulante dal perimetro segnato dall’art. 325 cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama gli stringenti limiti del sindacato di legittimità sulle ordinanze cautelari reali, circoscritto alla sola violazione di legge. In tale nozione rientrano i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, secondo l’insegnamento di Sez. Un. n. 25932 del 29.05.2008. Nella specie la motivazione non è omessa né apparente: il Tribunale si è misurato con le deduzioni difensive ed è giunto alla conclusione che la documentazione prodotta non comprovasse la reale effettività delle prestazioni indicate in fattura.
Sul periculum in mora, la Corte ricorda che il sequestro funzionale alla confisca diretta, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, deve contenere la concisa motivazione del pericolo di dispersione, senza automatismi legati alla fungibilità del denaro, come stabilito da Sez. Un. n. 36959 del 24.06.2021 e da Sez. III n. 23936 del 11.04.2024. Nella specie il Tribunale ha indicato ulteriori e pertinenti elementi di fatto, non puntualmente attaccati dalla ricorrente. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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