Truffa online e ragionevole dubbio: il percettore del profitto è agente tipico (Cass. pen. Sez. II n. 25160 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa aggravata commessa mediante piattaforme online, la percezione dell’ingiusto profitto su carta di pagamento intestata all’imputato costituisce prova, e non mero indizio, di una frazione essenziale della condotta tipica. Acquisita tale prova, l’imputato è individuato quale agente tipico del reato e su di lui grava l’onere di prospettare una ricostruzione alternativa dotata di riscontro processuale. Il ragionevole dubbio che impone l’assoluzione non può fondarsi su mere possibilità ipotetiche, non verificate nel contraddittorio, ma solo su fattori concretamente dimostrati o desumibili dal materiale acquisito, non essendo ammissibile in cassazione la produzione di documenti nuovi attinenti al merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 12.11.2025, aveva assolto due imputati dal reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. per non aver commesso il fatto. Secondo l’impostazione accolta, non era provato l’effettivo possesso delle carte prepagate a essi intestate e utilizzate per incassare il denaro frutto della condotta fraudolenta.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica. Il ricorrente ha sostenuto che il possesso e l’utilizzo della carta per la riscossione presuppongono la piena disponibilità delle credenziali e che, quanto meno, doveva ravvisarsi un concorso nella forma del dolo eventuale, non essendo stata fornita dagli imputati alcuna versione alternativa riscontrata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, introdotta nell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. per effetto dell’art. 5 della legge n. 46 del 2006, con recepimento del canone statunitense del Beyond any reasonable doubt. Il principio, però, non esonera la difesa dall’onere di offrire elementi concreti diretti a confutare la tesi accusatoria, quando sia già acquisita la prova di un elemento essenziale del fatto-reato.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità — da Sez. U. n. 30328 del 2002 (Franzese) a Sez. U. n. 14800 del 2018 (Troise), fino a Sez. 1 n. 31456 del 2008 (Franzoni) e Sez. 3 n. 5602 del 2021 — i giudici ribadiscono che il dubbio rilevante è soltanto quello che trova conforto nella logica e negli atti, non quello meramente congetturale. La semplice astratta prospettazione di fattori ipotetici non basta: la ricostruzione alternativa deve essere conferita nel giudizio attraverso il concreto esercizio del diritto alla prova in contraddittorio.
Sul piano sostanziale, la Corte osserva che nella truffa la percezione dell’ingiusto profitto, da parte di chi ha la titolarità e la disponibilità della carta, integra una frazione essenziale della condotta tipica. Non è consentito svalutare tale elemento fino ad attribuire valore esclusivo, ai fini della prova, all’individuazione dell’autore degli artifici o raggiri, quasi che solo chi li ponga in essere possa rispondere del delitto.
Il percettore del profitto illecito, puntualmente individuato, pone in essere un segmento essenziale della fattispecie e la sua posizione va valutata senza che assuma rilievo l’ipotetico concorso di altri soggetti, rimasto privo di accertamento. La Corte richiama inoltre la costante interpretazione sulla truffa contrattuale online, che si consuma nel luogo in cui l’agente consegue il profitto tramite la riscossione (Sez. 2 n. 54948 del 2017; Sez. 2 n. 25992 del 2025).
Quanto alla memoria difensiva, i giudici ricordano che nel giudizio di legittimità non è consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, salvo che riguardino lo ius superveniens, cause estintive o disposizioni più favorevoli (Sez. 3 n. 20068 del 2025). Il ricorso è quindi accolto e la sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Bolzano, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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