Convalida del Daspo: obbligo di presentazione e onere di specificità (Cass. pen. Sez. III n. 13204 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del provvedimento con cui il Questore impone l’obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia in occasione di manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, il Giudice per le indagini preliminari deve verificare le ragioni di necessità e urgenza, la pericolosità concreta e attuale del soggetto, l’attribuibilità delle condotte contestate e la congruità della durata della misura. La motivazione è congrua quando richiama espressamente i fotogrammi in atti, anche se estratti da un video non depositato, poiché il riferimento a essi è chiaro. Il motivo di ricorso che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive è inammissibile per genericità se non indica l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto pretermesso dal giudice.
Il Fatto
Il Questore di Bologna, con provvedimento del 20 novembre 2024, notificato il successivo 26 novembre, ha imposto a un soggetto le prescrizioni previste dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989, in relazione a condotte violente tenute durante un evento sportivo. Il pubblico ministero ha richiesto la convalida nel termine di quarantotto ore.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza depositata il 29 novembre 2024, ha convalidato il provvedimento del Questore. Avverso tale ordinanza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione dell’art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere il giudice fondato l’attribuibilità del fatto su un video in realtà inesistente; e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non avere il giudice considerato la memoria difensiva e per essere la motivazione identica a quella di altro provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, individuandoli nelle ragioni di necessità e urgenza, nella pericolosità concreta e attuale del soggetto, nell’attribuibilità delle condotte contestate e nella congruità della durata della misura. Su questa base ha ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari abbia congruamente svolto il ruolo di garanzia e di controllo che la legge gli demanda.
Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno osservato che il provvedimento impugnato ha esposto e valutato i fatti emergenti dalle indagini della Questura, dimostrativi della pericolosità del prevenuto, richiamando il contenuto della nota informativa del 11 novembre 2024, relativa a condotte violente tenute durante l’evento del 6 ottobre 2024. L’attribuibilità delle condotte è stata ritenuta comprovata sulla base dell’individuazione del soggetto da parte del personale di polizia e dei fotogrammi in atti; il riferimento della motivazione ai fotogrammi e non al video da cui gli stessi sono stati estrapolati è stato giudicato chiaro, perché l’ordinanza richiama esplicitamente i fotogrammi in atti.
Il giudice di merito ha tratto da tali emergenze una conclusione consequenziale e ragionevole sulla pericolosità del soggetto e sull’inadeguatezza del mero divieto di accesso a prevenire il ripetersi di fenomeni violenti. La motivazione è stata pertanto ritenuta congrua, adeguatamente circostanziata e immune da vizi logici, con conseguente infondatezza del primo motivo.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il Giudice per le indagini preliminari non solo ha esaminato i requisiti richiesti dalla legge, ma ha anche considerato la memoria difensiva presentata il 26 novembre 2024, espressamente menzionata nella parte espositiva del provvedimento. Il ricorrente non ha indicato quali deduzioni difensive sarebbero rimaste pretermesse.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare, a pena di genericità del motivo, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice, poiché l’omessa valutazione non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione. Generica è stata ritenuta anche la censura relativa alla pretesa identità della motivazione con quella di altro provvedimento. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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