Ordine europeo di indagine e criptofonini, prove estere utilizzabili (Cass. pen. Sez. III n. 5517 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., collocandosi tale fattispecie nella disciplina della circolazione delle prove tra procedimenti, desumibile dal combinato disposto degli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e art. 78 disp. att. cod. proc. pen. Il pubblico ministero italiano può richiedere e acquisire tali esiti senza preventiva autorizzazione del giudice nazionale, trattandosi di acquisizione di elementi probatori assunti in altro procedimento e non di attività propriamente intercettiva. L’inutilizzabilità è esclusa salvo che il giudice nazionale rilevi la violazione di diritti fondamentali, non ravvisabile nella mancata acquisizione dei provvedimenti autorizzativi stranieri né nel mancato accesso della difesa al meccanismo di decrittazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l’ordinanza con cui il Gip aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere per una serie di reati in materia di traffico di stupefacenti, contestati in concorso con altri e implicanti quantitativi di cocaina di notevole entità.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di legittimità dell’acquisizione, tramite ordine europeo di indagine rivolto all’autorità giudiziaria francese, di messaggi scambiati fra indagati mediante criptofonini appoggiati alla piattaforma SkyEcc. Da tale asserita illegittimità il ricorrente faceva derivare l’inutilizzabilità dei dati e la carenza di base dimostrativa della misura cautelare.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, rilevando che le questioni sollevate hanno trovato soluzione nelle pronunzie delle Sezioni Unite n. 23755 e n. 23756 del 29 febbraio 2024, i cui motivi sono stati depositati il 14 giugno 2024, adottate a composizione di un nascente contrasto giurisprudenziale.

Muovendo da tali coordinate, il Collegio afferma che la trasmissione di comunicazioni già acquisite e decrittate dall’autorità estera non rientra nell’art. 234-bis cod. proc. pen., norma estranea alle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie. La fattispecie trova invece la propria sede nella disciplina della circolazione delle prove tra procedimenti, ricavabile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e dall’art. 78 disp. att. cod. proc. pen., applicabili nel caso di specie perché le contestazioni riguardano illeciti per i quali è previsto l’arresto in flagranza.

Ne consegue che le prove già nella materiale disponibilità dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste e acquisite dal pubblico ministero italiano senza la preventiva autorizzazione del giudice del procedimento in cui saranno utilizzate, come già affermato da Sez. III n. 39156 del 25 ottobre 2024. L’ordine europeo di indagine è ammissibile perché ha ad oggetto esiti investigativi conseguiti con mezzi compatibili con l’ordinamento interno.

Quanto alla utilizzabilità, la Corte esclude che rilevi la mancata acquisizione dei provvedimenti autorizzativi stranieri: l’art. 78 disp. att. cod. proc. pen. non li richiede, e l’art. 270 cod. proc. pen. impone il deposito dei verbali e delle registrazioni, non dei decreti di autorizzazione. La giurisprudenza richiamata (Sez. I n. 49627 del 2023, Sez. I n. 19791 del 2015, Sez. II n. 6947 del 2020) pone semmai a carico della parte che eccepisce l’illegittimità l’onere di produrre il decreto e di evidenziarne i vizi. Nella specie la difesa non ha efficacemente contestato la legittimità dei provvedimenti francesi, assistiti da presunzione relativa di conformità al diritto dell’Unione, fondata sul Considerando n. 19 della Direttiva 2014/41/UE.

Nessuna lesione dei diritti fondamentali deriva, infine, dal mancato accesso della difesa al meccanismo di decrittazione: una volta intervenuta una coerente decodifica, non è necessario verificarne la correttezza, non essendo ipotizzabile, in assenza di prospettazioni non congetturali, un pericolo di alterazione dei dati. La pronunzia della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dalla difesa non incrina tale ricostruzione, confermando che l’autorità emittente non è abilitata a controllare la regolarità del procedimento di acquisizione delle prove già in possesso dello Stato destinatario. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 234-bis c.p.p.

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