Notifica al domicilio errato in appello: nullità intermedia e onere di eccezione (Cass. pen. Sez. I n. 13206 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita all’imputato in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai termini decadenziali di cui all’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irritualità risulti in concreto inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto, nel qual caso si configura una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. Nel rito cartolare la nullità, maturata prima dell’instaurazione del giudizio, deve essere eccepita con le conclusioni scritte prima della sentenza di appello e non è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Il Fatto

La Corte d’appello aveva confermato la condanna pronunciata in esito a giudizio abbreviato per il reato di tentato omicidio, ritenendo provato l’animus necandi nella forma del dolo alternativo in ragione dell’arma utilizzata e del distretto corporeo attinto.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita a un civico diverso da quello del domicilio eletto; la mancata nomina di un interprete per l’imputato alloglotta e l’omessa traduzione degli atti; la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come tentato omicidio anziché come lesioni personali.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato fondato e assorbente il primo motivo. Il Collegio ha preliminarmente verificato la situazione fattuale risultante dagli atti, esaminabili in considerazione della natura processuale del vizio dedotto, richiamando Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro. L’imputato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, dove era stata eseguita la misura cautelare; il decreto di citazione per l’appello era stato invece notificato a un civico differente.

La difesa aveva depositato una memoria per l’udienza a trattazione cartolare, eccependo la nullità della notifica. L’eccezione non era stata valutata dal giudice di appello, che aveva considerato l’imputato assente.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la notifica del decreto di citazione in luogo diverso dal domicilio eletto integra una nullità a regime intermedio, deducibile entro i termini decadenziali dell’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irritualità sia in concreto inidonea a consentire la conoscenza dell’atto, ipotesi in cui opera la nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27546 del 2/4/2023, Brancolini; Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, O.).

Tale regime va coniugato con la specialità del rito cartolare introdotto dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19. La nullità, maturata anteriormente al giudizio, deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello con le conclusioni scritte, non essendo deducibile per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, dep. 2024).

Nel caso concreto la nullità intermedia si è verificata prima dell’instaurazione del giudizio di appello e il difensore l’ha ritualmente eccepita con il deposito di note scritte; la Corte territoriale non si è pronunciata sull’eccezione. Ne è derivato l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio sul punto e sui motivi dichiarati assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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