Convalida del trattenimento e sindacato sulla manifesta illegittimità dell’espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 6020 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato giurisdizionale sulla convalida del trattenimento dello straniero non è limitato alla verifica delle condizioni previste dall’art. 13, comma 4-bis, e 14, primo comma, d.lgs. n. 286/1998, ma si estende all’esistenza e all’efficacia del provvedimento espulsivo e alla sua manifesta illegittimità. Il decreto di espulsione è atto a contenuto vincolato: le ipotesi di violazione che fondano la pretesa espulsiva sono tassativamente descritte, e il giudice deve accertare la sussistenza della specifica fattispecie contestata. La fattispecie dell’ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera non ricorre quando lo straniero sia stato identificato e foto-segnalato dalle forze dell’ordine, pur occasionalmente in occasione di un’operazione di soccorso in mare.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, con provvedimento comunicato nel settembre 2022, aveva convalidato ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142/2015 il trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatri, disposto dal Questore a seguito della domanda di protezione internazionale. Il trattenimento si collegava a un precedente provvedimento del Giudice di pace, emesso in relazione a un decreto di espulsione del Prefetto.
Il Tribunale aveva respinto le eccezioni della difesa, ritenendo che il decreto presupposto potesse essere esaminato solo nella sua esistenza obiettiva e legittimità formale, salvo difetti macroscopici, nella specie esclusi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la Questura e il Ministero dell’Interno, rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 10 e 13 d.lgs. n. 286/1998: il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, poiché la fattispecie dell’ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera richiede l’assenza di qualsiasi controllo, mentre lo straniero era stato foto-segnalato al momento dell’ingresso.
La Corte ritiene il motivo fondato e richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il sindacato sulla convalida non si limita alle condizioni dell’art. 13, comma 4-bis, e 14, primo comma, d.lgs. n. 286/1998, ma si estende alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, indefettibile presupposto della privazione della libertà personale.
Poiché il decreto di espulsione è atto a contenuto vincolato, l’indagine riguarda la sussistenza della specifica ipotesi contestata. Nel caso concreto tale ipotesi era palesemente insussistente: lo straniero era stato identificato e foto-segnalato, quindi non fermato alla frontiera ma introdotto provvisoriamente nello Stato dai soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998.
La Corte aggiunge che, in materia di immigrazione, il giudice è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 5 par. 1 CEDU, a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo. Il provvedimento impugnato è pertanto cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio per la convalida. Quanto alle spese, non vi è luogo a regolazione, spettando la liquidazione al giudice del merito.
Nota della Redazione
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