Convenzioni tariffarie forensi nulle se anteriori all’entrata in vigore dell’equo compenso (Cass. civ. Sez. II n. 9735 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13-bis della legge n. 247/2012 in materia di equo compenso dell’avvocato non ha natura interpretativa né valore retroattivo, difettando l’espressa previsione di interpretazione autentica e i presupposti di incertezza applicativa di norme anteriori. Ne consegue che le convenzioni tariffarie stipulate dalle banche con i professionisti anteriormente all’entrata in vigore della disposizione non possono essere disapplicate per pretesa non equità del compenso. I patti conclusi tra avvocato e cliente che stabiliscono i compensi professionali devono essere redatti per iscritto a pena di nullità, non potendo supplire né un’ipotetica mancata contestazione né il richiamo contenuto in un accordo successivo.

Il Fatto

Una banca proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per crediti maturati in cinque procedimenti. L’istituto allegava il perfezionamento di due convenzioni tariffarie, dell’11.4.2013 e del 29.4.2015, che sostituivano ogni precedente accordo. Il professionista eccepiva di non avere sottoscritto alcun accordo sui compensi successivamente a quello del 1996 e che, in ogni caso, la clausola delle convenzioni violava l’art. 13-bis della legge professionale forense, derogando all’equo compenso.

Il Tribunale di Monza, con ordinanza n. 2355/2019, accoglieva in parte l’opposizione, riteneva vessatorie le clausole tariffarie, rideterminava il dovuto secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e liquidava gli interessi moratori. Avverso tale pronuncia ricorrevano in Cassazione la banca, in via principale con sette motivi, e l’avvocato, in via incidentale con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il rigetto dell’eccezione di nullità dell’ordinanza per essere stata la trattazione svolta davanti al giudice monocratico anziché al collegio: la questione, rileva, avrebbe dovuto essere proposta con motivo autonomo di ricorso e va pertanto dichiarata inammissibile.

Infondato è il primo motivo del ricorso incidentale sulla asserita improponibilità dell’opposizione per essere stata introdotta con ricorso anziché con citazione. Il Tribunale aveva qualificato i crediti stragiudiziali come strumentalmente funzionali all’attività giudiziale, sicché legittimo era il rito monitorio, come già affermato dalla stessa Corte in casi analoghi.

Infondata è anche la censura di frazionamento del credito. La Corte ribadisce che non è consentito proporre plurime richieste giudiziali di adempimento fondate su un unico rapporto obbligatorio, ma è ammissibile il frazionamento ove sussista un interesse processuale del creditore, verificato dal giudice di merito. Nel caso di specie il Collegio ha accertato un interesse specifico ad azionare più giudizi, escludendo ogni abuso del processo.

Il cuore della decisione è l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale. La Corte, richiamando la propria ordinanza n. 7354 del 2025 e le ordinanze n. 7904 del 2020 e n. 15407 del 2024, conferma che l’art. 13-bis non ha efficacia retroattiva. La norma, introdotta dal d.l. n. 148/2017, si applica solo ai rapporti successivi; il Tribunale ha quindi errato nel disapplicare i contenuti economici delle convenzioni stipulate prima di tale data.

Fondati, nei limiti indicati, sono anche il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale. Il giudice di merito, ritenendo perfezionata la convenzione del 2013 in forza della sola mancata contestazione, ha violato l’art. 2233, ultimo comma, cod. civ., che impone la forma scritta a pena di nullità per i patti sui compensi: la prova dell’accordo non può desumersi né dalla non contestazione né dal contenuto dell’accordo successivo.

Il rigetto del primo motivo principale e l’accoglimento dei motivi indicati comportano la cassazione dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Monza, in diversa composizione, per una nuova liquidazione del capitale e degli interessi e per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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