Rinuncia al legato in sostituzione di legittima e conversione in conto legittima (Cass. civ. Sez. II n. 9734 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, prevista dall’art. 551, comma primo, cod. civ., non ne determina la conversione in legato in conto legittima. Il rinunciante assume la qualità di legittimario pretermesso e può conseguire la quota di riserva soltanto attraverso il favorevole esperimento dell’azione di riduzione. Il lascito è apposto sotto condizione risolutiva della rinuncia, che ne fa venir meno retroattivamente gli effetti: il bene rientra nell’asse ereditario e si devolve secondo le regole ordinarie. La rappresentazione non opera a favore del discendente del legittimario rinunciante, che può acquisire unicamente la titolarità dell’azione di riduzione.
Il Fatto
La ricorrente principale ha convenuto in giudizio la sorella chiedendo di accertare che quest’ultima aveva rinunciato al legato in sostituzione di legittima disposto in suo favore con testamento segreto del 3.4.2007 dalla madre e che l’immobile oggetto del lascito era rientrato nell’asse ereditario come proprietà esclusiva dell’attrice, erede universale. Il Tribunale ha dichiarato l’attrice unica erede, affermando che il bene apparteneva all’asse.
La Corte d’appello ha integralmente riformato la decisione in accoglimento del gravame della convenuta. Ha ritenuto che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima ne comporti la conversione in legato in conto legittima, con la conseguenza che il lascito va imputato al calcolo della disponibile e che solo dopo tale calcolo il legatario può valutare se chiedere la riduzione. La ricorrente principale propone cinque motivi; la controricorrente resiste e propone ricorso incidentale con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il quesito sugli effetti della rinuncia al legato in sostituzione di legittima. L’art. 551, comma primo, cod. civ. attribuisce al legittimario la facoltà alternativa di rinunciare al legato e chiedere la legittima, oppure di conseguire il legato perdendo il diritto al supplemento e senza acquistare la qualità di erede. Il legato in sostituzione si acquista ipso iure all’apertura della successione; l’eventuale accettazione rende definitivo l’acquisto e preclude la successiva rinuncia, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Quando la rinuncia sia stata validamente effettuata, la posizione del rinunciante non è più quella di legatario, ma di erede pretermesso. Il lascito è apposto sotto condizione risolutiva della rinuncia, che produce l’effetto di far venir meno retroattivamente la disposizione: il bene rientra nell’asse e si devolve secondo le regole ordinarie, fatti salvi l’azione di riduzione e il diritto del legittimario di conseguire la sua quota. La Corte chiarisce che l’automaticità dell’acquisto, tipica del legato, non è esclusa dalla facoltà alternativa di rinunciarvi e chiedere la quota riservata.
La Corte distingue nettamente il legato in sostituzione dal legato in conto legittima. Con quest’ultimo il testatore non intende escludere il legatario dalla successione, ma attribuirgli un bene da imputare alla legittima, con facoltà di tenerlo e agire per il supplemento. Nel legato in sostituzione, invece, il legatario che accetta non consegue l’intera legittima e non diviene erede. Nel legato in conto, con l’acquisto del legato non è preclusa la possibilità di ottenere il supplemento.
Con l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, la Corte esamina la posizione della resistente: avendo rinunciato al lascito, essa è divenuta legittimaria pretermessa dalla testatrice, potendo pretendere la riduzione delle disposizioni testamentarie per ottenere la quota di riserva. Non operava la rappresentazione, poiché la quota indisponibile spettante per legge non era liberata fino a che non fosse stata rinunciata anche l’azione di riduzione. L’art. 536, comma terzo, cod. civ. attribuisce ai discendenti i medesimi diritti dei genitori, trasmettendo la titolarità dell’azione di riduzione solo in caso di rinuncia alla stessa da parte del legittimario pretermesso.
La Corte ritiene infondato il ricorso incidentale, non potendo riconoscersi al discendente il diritto di acquistare il legato in sostituzione, essendo il lascito risolto per effetto della rinuncia materna. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con assorbimento delle restanti censure e rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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