Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda alternativa del creditore opposto (Cass. civ. Sez. II n. 7236 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della domanda originaria e che siano introdotte nella comparsa di risposta. Resta ferma la possibilità, qualora l’opponente si avvalga dello ius variandi dopo l’atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano manifestazione reattiva di difesa, anche se non riconvenzionali in senso stretto, fino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Il discrimine tra domanda ammissibile e domanda nuova non risiede più nel perimetro formale della dicotomia emendatio/mutatio libelli, ma nell’interesse tutelabile, da valutare alla luce della vicenda sostanziale dedotta e dell’effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte.

Il Fatto

Una società creditrice ottenne un decreto ingiuntivo per un corrispettivo pubblicitario, fondando la pretesa su un contratto del 24.04.2012. La debitrice propose opposizione; il Tribunale revocò l’ingiunzione ma, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’opposta, la condannò al pagamento del medesimo importo sul diverso contratto del 30.08.2012.

La Corte d’appello, in riforma, revocò il decreto e condannò l’appellata a restituire quanto versato. Il giudice territoriale ravvisò nella domanda fondata sul secondo contratto un’inammissibile mutatio libelli, non imposta dalle difese dell’opponente. La creditrice propose ricorso per cassazione con motivo unico.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio disattende l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso, eseguita a mezzo posta elettronica al procuratore costituito in appello anziché presso la sede legale. Il vizio è sanato, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., per effetto della tempestiva proposizione del controricorso.

Nel merito il ricorso è fondato. La Corte si colloca in continuità con il percorso nomofilattico di Sez. Un. n. 12310 del 2015 e di Sez. Un. n. 22404 del 2018, e recepisce il principio espresso da Sez. Un. n. 26727 del 2024: nel giudizio di opposizione il creditore opposto può introdurre domande alternative a quella monitoria, se fondate sul medesimo interesse sostanziale e introdotte nella comparsa di risposta.

Le Sezioni Unite del 2024 spostano il punto cruciale dal perimetro formale della domanda al piano dell’interesse tutelabile. La domanda modificata può investire anche elementi identificativi dell’originaria, trovando il solo limite nella vicenda sostanziale prospettata con l’atto introduttivo o nel collegamento a essa. Petitum e causa petendi perdono la funzione assoluta di identificazione, che si attinge dall’interesse di chi agisce.

Nel caso concreto non viene in gioco la reconventio reconventionis, poiché l’opponente non propose alcuna domanda riconvenzionale e restò ferma al tema della domanda monitoria. Non è dirimente l’affermazione del giudice d’appello circa un giudicato interno sugli effetti del primo contratto. La sentenza impugnata non ha verificato se l’interesse della creditrice fosse unico, né se le fatture azionate fossero quelle emesse in base all’uno o all’altro contratto.

Accolto il ricorso, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *