Appello avverso sentenza di ottemperanza, termine dimidiato a tre mesi (C.G.A.R.S. n. 397 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per proporre appello avverso la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza è quello dimidiato di tre mesi, e non quello ordinario semestrale. Il giudizio di ottemperanza è annoverato tra i riti camerali e l’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce che in tali giudizi tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, con le sole eccezioni espressamente previste. Il rinvio operato dall’art. 114, comma 9, cod. proc. amm. al Libro III non introduce una disciplina autonoma derogatoria, ma ricondurrà le decisioni di ottemperanza al sistema generale delle impugnazioni, senza sottrarle alla regola acceleratoria del rito. Nei giudizi camerali, pertanto, il termine lungo di sei mesi di cui all’art. 92, comma 3, cod. proc. amm. è ridotto a tre mesi.
Il Fatto
Una società, in qualità di procuratrice speciale di altra società, aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti di un Comune per un credito di rilevante importo, oltre interessi e spese. Poiché l’Amministrazione comunale aveva eseguito solo un versamento parziale, la creditrice aveva proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia.
Il TAR, con sentenza n. 1415 del 2025, pubblicata il 26 giugno 2025, aveva accolto il ricorso: assegnava al Comune il termine di sessanta giorni per il pagamento, nominava un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, applicava la penalità di mora e condannava l’ente alle spese. Il Comune proponeva appello, contestando nel merito la riconducibilità del credito alla competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, la debenza degli interessi moratori e la penalità di mora. La parte appellata eccepiva in via preliminare la tardività del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio affronta in via assorbente l’eccezione di tardività, ritenendola fondata. La questione riguarda l’individuazione del termine applicabile all’impugnazione della sentenza resa all’esito del giudizio di ottemperanza: quello ordinario semestrale oppure quello dimidiato di tre mesi per effetto della natura camerale del rito.
Il Collegio muove dall’art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., che include espressamente i giudizi di ottemperanza tra quelli trattati in camera di consiglio, e dal successivo comma 3, secondo cui in tali giudizi “tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario”, salve le sole eccezioni testualmente previste. La formula è ampia e inequivoca e non consente di distinguere tra termini endoprocessuali e termini di impugnazione.
La Corte respinge la tesi secondo cui l’art. 114, comma 9, cod. proc. amm. — che richiama i termini di impugnazione previsti dal Libro III — introdurrebbe una deroga alla dimidiazione. Il rapporto tra le due disposizioni è di integrazione, non di antinomia: il rinvio individua il rimedio esperibile e il suo statuto processuale generale, ma non sottrae il termine alla disciplina del rito camerale nel quale la sentenza è stata resa. Diversamente opinando, si svuoterebbe la disciplina acceleratoria proprio nel momento in cui più forte è l’esigenza di consolidare l’attuazione del giudicato.
La soluzione è coerente con la funzione del giudizio di ottemperanza, strumento preordinato ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale mediante l’attuazione del comando rimasto ineseguito. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata (Cons. Stato, sez. VII, n. 9176 del 2025; n. 9182 del 2025; n. 1148 del 2026; sez. III, n. 1152 del 2026; sez. VII, n. 1271 del 2026), secondo cui nei procedimenti camerali il termine lungo di sei mesi è ridotto a tre.
Poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 giugno 2025, il termine ultimo per la notificazione dell’appello scadeva il 27 ottobre 2025, con computo della sospensione feriale. La notificazione è invece avvenuta il 22 novembre 2025, a decadenza maturata. L’appello è pertanto irricevibile, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni, comprese quelle relative alla vicenda sopravvenuta dell’esecuzione civile. Né rileva l’accoglimento dell’istanza cautelare nella precedente fase, resa all’esito di una delibazione sommaria che non vincola la piena cognizione del Collegio.
Nota della Redazione
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