Conversione del permesso di soggiorno, frode documentale e impossibilità di presentare una seconda domanda (TAR Puglia n. 930 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto o la revoca del nulla osta al lavoro, previsti dall’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, operano tutte le volte in cui i documenti presentati dallo straniero siano stati ottenuti mediante frode, siano stati falsificati o contraffatti. La norma, in mancanza di specificazione, si riferisce a tutti i documenti richiesti dai commi precedenti, ivi incluso il certificato di idoneità alloggiativa. Una volta respinta per fattori fraudolenti imputabili allo straniero la domanda di conversione del permesso di soggiorno, la stessa non può essere ripetuta: i procedimenti successivi, pur formalmente autonomi, si presentano collegati e ineriscono alla medesima fattispecie, sicché non è consentito allo straniero di sanare la propria posizione presentando una seconda, terza o ulteriore istanza e di eludere, in tal modo, la definitività del diniego.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario presentava nel 2024 un’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. L’amministrazione respingeva la domanda, avendo accertato che il certificato di idoneità alloggiativa allegato non risultava autentico. Nel 2025 lo straniero proponeva una nuova istanza di conversione, parimenti respinta: l’amministrazione riteneva insanabile la condotta fraudolenta del 2024 e non rinnovabile la domanda, a causa della pregressa scorrettezza del comportamento serbato dall’interessato.

Il successivo provvedimento impugnato disponeva la revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Avverso tale determinazione il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR per la Puglia, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, reputando la controversia matura per la decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., come preannunciato alle parti in udienza.

I giudici hanno anzitutto evidenziato che i due procedimenti di conversione attivati nel 2024 e nel 2025, sebbene formalmente autonomi, risultano funzionalmente collegati, essendo entrambi diretti all’ottenimento dell’identico risultato utile. Una diversa conclusione svuoterebbe di ogni utilità pratica la disposizione preclusiva di cui all’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998: ove allo straniero fosse consentito ritentare la presentazione di analoghe istanze dopo una condotta fraudolenta, le norme preclusive perderebbero la loro ragion d’essere e non si giungerebbe mai a una pronuncia definitiva.

La Corte ha altresì chiarito che il citato comma 5-ter, riferendosi ai “documenti presentati” senza alcuna specificazione, contempla tutti i documenti enumerati nei commi precedenti dell’art. 22, incluso quello concernente l’idoneità alloggiativa. Non è pertanto condivisibile la tesi del ricorrente, secondo cui la sanzione della revoca opererebbe soltanto per alcuni documenti e non per altri.

Quanto ai dedotti vizi di eccesso di potere, il Collegio li ha ritenuti insussistenti: il provvedimento gravato risulta ben motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della determinazione, senza incorrere in profili di incoerenza o di sviamento. La pluralità delle censure attinge, in realtà, a una ricostruzione della ratio normativa non condivisibile.

In conclusione, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura e della peculiarità della controversia. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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