La prova dell’inadempimento nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione (TAR Sicilia n. 3601 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve all’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del proprio diritto, cioè l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e la sua rituale notificazione. Su tale base, ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombe sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, e in particolare l’avvenuto adempimento. La costituzione dell’amministrazione priva di contestazione specifica sull’esecuzione del giudicato non vale a dimostrare l’adempimento ed espone l’ente alla condanna all’ottemperanza, con nomina del commissario ad acta per il caso di inerzia. Il commissario scelto tra i dirigenti dello stesso Ministero non ha diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, una sentenza n. 3097/2024 che riconosceva il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La condanna prevedeva l’attribuzione della carta per un valore complessivo di 1.500,00 euro, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, legge n. 724/1994.

La sentenza, ritualmente notificata, era passata in giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non vi aveva dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo notificato e definitivo, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e non risulta alcun adempimento da parte del Ministero. Il ricorso è pertanto fondato.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c. e ricorda che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente aveva dimostrato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Spettava dunque all’amministrazione provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto.

Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Non ha dedotto di aver adempiuto, né ha offerto alcuna giustificazione del proprio inadempimento. Il Collegio ne trae la conseguenza che l’eccezione non è provata e che l’ordine di ottemperanza va impartito.

Il Tribunale ordina quindi l’integrale esecuzione del giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio e ulteriore termine di novanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, perché dirigente dello stesso Ministero: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, è applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme. Sulle spese il Collegio liquida 500,00 euro oltre oneri, con distrazione in favore del difensore, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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