Sopravvenuta carenza d’interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Molise n. 347 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del giudizio, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla decisione priva il ricorso del requisito che ne giustifica l’esame nel merito e impone una pronuncia di rito. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento della fondatezza delle censure, ma si fonda sulla sola verifica della sopravvenuta cessazione della situazione sostanziale che sorreggeva la domanda. In presenza di dichiarazione resa dalla stessa parte e non contestata nel suo presupposto, il giudice amministrativo applica la regola della compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda processuale.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato la deliberazione con cui l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri aveva respinto la propria domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’albo delle società tra professionisti. Il diniego si fondava sul rilievo che la società non svolgesse attività multidisciplinare, ma esclusivamente attività odontoiatrica.

La ricorrente aveva dedotto violazione e falsa applicazione del D.M. n. 34/2013 e della legge n. 183/2011, oltre a difetto di motivazione ed eccesso di potere. L’Ordine resistente aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza del gravame. Dopo l’ordinanza istruttoria, la società aveva inizialmente confermato l’interesse alla decisione, salvo poi dichiararne la sopravvenuta carenza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale prende atto che la ricorrente, con atto del 16 ottobre 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del giudizio, confermando tale posizione anche con la successiva istanza di passaggio in decisione e chiedendo la compensazione delle spese.

Analoga conclusione, quanto all’improcedibilità, è stata rassegnata dalla difesa dell’Ordine resistente in udienza, pur con richiesta di condanna alle spese in favore della parte vittoriosa sul piano processuale.

Il Collegio qualifica la fattispecie alla stregua dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla espressamente l’ipotesi di sopravvenuta carenza d’interesse. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente alla cessazione della situazione sostanziale che giustificava la domanda, senza necessità di scrutinio del merito.

Quanto alle spese, il Tribunale ritiene di doverle compensare tra le parti, nonostante la soccombenza processuale della ricorrente e la richiesta contraria dell’Ordine. La soluzione è resa equitativa dalla particolarità della vicenda, che vede la declaratoria provenire dalla stessa parte ricorrente e non contestata nel suo presupposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *