La Carta del Docente va eseguita dal Ministero anche tramite commissario ad (TAR Lombardia n. 131 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dei docenti alla Carta Elettronica del Docente, accertato con sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, costituisce titolo idoneo al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione dell’Istruzione è tenuta a dare completa esecuzione al giudicato mediante il rilascio della Carta e l’accredito delle somme liquidate. Sussistono pertanto le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. quando risulti non contestato l’inadempimento. In caso di persistente inerzia, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi, anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio.

Il Fatto

Quattro docenti hanno adito il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 489 dell’08.06.2023. Quel giudice aveva accertato il loro diritto alla Carta del Docente per determinati anni scolastici e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta o altro equipollente, con importi liquidati per ciascun ricorrente.

La sentenza, notificata in forma esecutiva il 04.04.2024, non è stata appellata ed è passata in giudicato. Il Ministero, tuttavia, è rimasto inerte. I ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione nel termine di trenta giorni e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza del giudicato, attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Si tratta del termine fissato dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.

Il Tribunale rileva che risultano soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’Amministrazione non ha contestato di non aver dato ottemperanza alla sentenza azionata.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente al pagamento.

Al commissario è assegnato il medesimo termine di novanta giorni dalla comunicazione. In caso di non capienza dei capitoli di bilancio, potrà ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso. Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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