Rinnovo concessioni posteggi aree pubbliche e disapplicazione normativa interna (TAR Lazio n. 77 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, il cui art. 12 è self-executing e impone procedure di selezione per l’accesso a risorse naturali scarse. Le disposizioni della legge n. 145/2018 che hanno escluso il commercio su aree pubbliche dal campo applicativo del d.lgs. n. 59/2010 e la proroga ex lege di cui all’art. 181, comma 4-bis, d.l. n. 34/2020 vanno disapplicate. Il dovere di non applicazione della norma interna contrastante con il diritto europeo si estende anche alle amministrazioni comunali, con conseguente legittimità del provvedimento che fissa la scadenza delle concessioni e avvia le procedure di gara.
Il Fatto
Due esercenti il commercio su area pubblica, titolari di autorizzazioni comunemente definite anomale perché non riconducibili alle categorie della legge n. 112/1991 e del d.lgs. n. 114/1998, hanno impugnato la determinazione dirigenziale del Municipio Roma I Centro con cui l’amministrazione capitolina, recependo le sentenze del TAR Lazio n. 527/2022, n. 530/2022, n. 537/2022 e n. 5441/2022, ha confermato la disapplicazione della normativa nazionale di proroga e applicato alle concessioni la scadenza del 31 dicembre 2023, avviando le operazioni per le procedure di assegnazione.
Le ricorrenti hanno censurato la determinazione sul presupposto che il settore del commercio su aree pubbliche sia estraneo all’ambito applicativo della direttiva Bolkestein e che non siano applicabili i principi delle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, relative alle concessioni demaniali marittime.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sollevata da Roma Capitale, in ragione dell’infondatezza del ricorso nel merito. I provvedimenti impugnati sono stati qualificati come provvedimenti di conferma, adottati all’esito di una nuova istruttoria condotta alla luce delle pronunce del TAR Lazio e dell’esigenza di assicurare certezza sulla validità delle concessioni scadute al 31 dicembre 2020 e prorogate ai sensi dell’art. 26-bis d.l. n. 41/2021.
Le censure delle ricorrenti sono state giudicate di tenore analogo a quelle già scrutinate e rigettate con la sentenza n. 530/2022, confermata dal Cons. Stato, sez. VII, n. 9104/2023. Il Tribunale ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria secondo cui il dovere di non applicazione della norma nazionale illegittima per violazione del diritto europeo si estende a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, anche in caso di direttiva self-executing.
Quanto alla dedotta estraneità del settore, il Collegio ha ribadito che i posteggi per il commercio nel territorio di Roma Capitale costituiscono una risorsa scarsa, per il carattere territorialmente limitato del comune concedente, l’assenza di concorrenzialità e l’elevata attrattività per gli operatori. La riferibilità della disciplina comunitaria discende dal carattere trasversale della tutela della concorrenza, che impone l’evidenza pubblica ogniqualvolta l’attività economica sia consentita solo attraverso l’utilizzo del bene pubblico.
Il Collegio ha inoltre disatteso la tesi dell’assenza di interesse transfrontaliero, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 30 gennaio 2018, C-360/15 e C-31/16), secondo cui la direttiva si applica anche in situazioni puramente interne. Il rinnovo automatico e generalizzato per dodici anni è stato ritenuto privo degli elementi di apertura al mercato e di concorrenzialità propri dell’evidenza pubblica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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