Daspo non si fonda su sola presenza o appartenenza a gruppo ultras (TAR Toscana n. 476 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere amministrativo conseguente all’annullamento giurisdizionale del diniego di revoca di un D.A.Spo., l’Amministrazione non può fondare il nuovo provvedimento sulla sola presenza dell’interessato nel luogo degli scontri e sull’appartenenza dello stesso a un gruppo di tifosi, circostanze che, di per sé, non integrano un giudizio di pericolosità. Il nuovo diniego che riproponga gli stessi vizi di difetto d’istruttoria già accertati è illegittimo. L’Amministrazione ha l’onere di considerare i fatti sopravvenuti, tra cui l’eventuale archiviazione del procedimento penale, e di acquisire elementi di prova sulla partecipazione attiva alle condotte violente. In difetto, la censura di difetto d’istruttoria è fondata e assorbente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Arezzo ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Arezzo, che a sua volta aveva rigettato la richiesta di revoca di un D.A.Spo. emanato ai sensi dell’art. 6, comma 15, della legge n. 401/1989, a seguito dei disordini avvenuti presso un’area di servizio autostradale in occasione di una trasferta delle tifoserie di due squadre di Serie A.

Il ricorrente non aveva impugnato il D.A.Spo. originario, ma aveva contestato il diniego di revoca. Questo Tribunale, con la sentenza n. 147 del 29 gennaio 2025, aveva accolto il ricorso ritenendo fondata e assorbente la censura di difetto d’istruttoria. In sede di riedizione del potere, il Questore aveva nuovamente rigettato l’istanza di revoca, fondandola sulla presenza del ricorrente nell’area di servizio e sulla sua appartenenza a un gruppo ultras. Il diniego era stato confermato dal Prefetto in sede gerarchica, con riduzione del periodo interdittivo a sei anni in luogo degli otto originari. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso, rilevando l’emergere di un evidente difetto d’istruttoria. Il Collegio osserva che sia il provvedimento del Questore, sia quello del Prefetto che ha respinto il ricorso gerarchico, ripropongono gli stessi vizi del provvedimento già annullato con la sentenza n. 147 del 29 gennaio 2025.

Con quella pronuncia il Tribunale aveva ritenuto fondata e assorbente la censura di difetto d’istruttoria, riconoscendo che dalla stessa relazione allegata dalla Questura emergeva come il ricorrente fosse soltanto presente nella stazione di servizio dove erano avvenuti gli scontri, senza che fosse dedotto alcun elemento utile a dimostrare una qualche effettiva partecipazione agli stessi o un comportamento idoneo a fondare un giudizio di pericolosità. L’Amministrazione era stata onerata di ripronunciarsi considerando i fatti sopravvenuti.

Malgrado ciò, il Questore, in sede di riedizione del potere, ha fondato il nuovo diniego unicamente sulla presenza del ricorrente nell’area di servizio subito dopo gli scontri e sull’appartenenza al gruppo ultras, circostanze ritenute di per sé sintomo di pericolosità. Il Tribunale rileva che l’archiviazione del procedimento penale da parte del G.I.P. del Tribunale di Arezzo non è stata considerata, pur essendo stata disposta perché non era stato possibile identificare con certezza gli autori materiali delle singole condotte violente, essendo la presenza del ricorrente verosimile ma non accompagnata da prove incontrovertibili di partecipazione attiva.

Ne consegue che allo stato non sussistono elementi di fatto idonei a giustificare una condotta attiva del ricorrente, non essendo stato depositato alcun elemento di prova nemmeno in corso di giudizio (in senso analogo, TAR Toscana n. 702/2024). Il Collegio accoglie dunque il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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