Conversione del permesso stagionale: nessun termine di decadenza per l’istanza (TAR Lombardia n. 1030 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nullaosta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non può fondarsi sulla circostanza che l’istanza sia stata presentata dopo la scadenza del titolo stagionale. L’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 non prevede alcun termine entro il quale la conversione deve essere richiesta: condizioni necessarie sono lo svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi, l’offerta di un contratto di lavoro subordinato e, nella versione vigente ratione temporis, la sussistenza delle quote di cui all’art. 3, comma 4. L’amministrazione, in forza del richiamo all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, deve valutare tutti gli elementi sopraggiunti e accogliere l’istanza quando al momento della valutazione ricorrano i requisiti sostanziali del soggiorno regolare, a prescindere dalle irregolarità pregresse e dalle carenze formali.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ha domandato in data 18.03.2022 la conversione in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. L’amministrazione ha rilasciato il nullaosta nel luglio 2022 e, con provvedimento del 24.11.2023, lo ha revocato rilevando che l’istanza era stata presentata dopo la scadenza del permesso stagionale.

Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR, che con ordinanza cautelare ha sospeso il provvedimento. Nelle more, il Questore ha rigettato l’istanza di conversione richiamando proprio la revoca prefettizia: anche questo atto è stato impugnato con motivi aggiunti e sospeso in via cautelare. La causa è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto chiarito, sulla base della relazione depositata dall’amministrazione, che la revoca prefettizia poggiava unicamente sulla tardività dell’istanza rispetto alla scadenza del titolo stagionale, senza che rilevasse alcun parere ostativo dell’ispettorato territoriale del lavoro, pur richiamato nelle premesse del provvedimento.

Il percorso argomentativo si concentra sull’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, nel testo vigente al momento dell’adozione della revoca. La norma subordina la conversione a tre sole condizioni: lo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e la sussistenza delle quote. Nessun termine di presentazione è previsto.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, compreso quello della stessa Sezione, che valorizza il rinvio all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. In sede di valutazione dell’istanza l’amministrazione deve tenere conto di tutti gli elementi sopraggiunti e accogliere la domanda se, al momento della valutazione, sussistono i requisiti sostanziali che assicurano la regolarità del soggiorno.

Ne deriva che la presentazione dell’istanza dopo la scadenza del permesso stagionale non legittima né la revoca del nullaosta né il conseguente rigetto dell’istanza di conversione. I due provvedimenti impugnati violano dunque la disciplina di riferimento.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti e i provvedimenti annullati, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e rimborso dei contributi unificati, seguono la soccombenza del Ministero dell’interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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