Conversione permesso di soggiorno stagionale: superato il limite delle quote flussi (TAR Puglia n. 167 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non è più subordinata alla rientranza del lavoratore nelle c.d. quote flussi, a seguito delle modifiche apportate all’art. 24 d.lgs. n. 286/1998 dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 4), d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024. L’abrogazione del predetto requisito si applica alle domande presentate successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge, senza che rilevi la data del provvedimento di diniego. L’Amministrazione, in fase di riesame, è tenuta a verificare esclusivamente la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla nuova disciplina, non potendo opporre la mancata rientranza nelle quote flussi a fronte di un’istanza presentata quando il requisito era già stato eliminato.
Il Fatto
Un cittadino extra-UE impugnava il provvedimento con il quale il Questore di Bari aveva rigettato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Il diniego si fondava sulla mancata rientranza del lavoratore nelle c.d. quote flussi, condizione considerata assorbente dall’Amministrazione. Il ricorrente, tuttavia, documentava un’assunzione a tempo indeterminato e deduceva che la domanda di conversione era stata presentata in data 20 novembre 2024, quando la nuova disciplina — introdotta dal d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024 — aveva già eliminato il requisito della rientranza nelle quote flussi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in sede di sommaria delibazione cautelare, ha esaminato l’evoluzione normativa dell’art. 24 d.lgs. n. 286/1998. La novella, intervenuta con il d.l. n. 145/2024, ha rimosso il limite della rientranza nelle quote flussi, rendendo più favorevoli i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno stagionale. La questione centrale riguardava l’applicabilità ratione temporis della nuova disciplina alla domanda presentata il 20 novembre 2024.
Richiamando l’art. 1, comma 2, d.l. n. 145/2024 convertito, il Collegio ha distinto due regimi: le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto presentate dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (10 dicembre 2024); le restanti disposizioni — tra cui quella che ha eliminato il requisito delle quote flussi — si applicano dalla data di decorrenza delle disposizioni per l’anno 2025 del DPCM 27 settembre 2023.
Il Tribunale ha ritenuto che, al momento della presentazione della domanda (20 novembre 2024), i nuovi e più favorevoli requisiti fossero già in vigore. Ha altresì valorizzato la data del provvedimento di diniego (27 febbraio 2025), notificato solo successivamente, concludendo che l’Amministrazione non potesse applicare un requisito ormai abrogato.
Alla luce di ciò, il TAR ha sospeso il provvedimento impugnato, invitando l’Amministrazione a procedere a un riesame alla luce della nuova disciplina e a verificare tutti i presupposti di fatto e di diritto per la conversione del permesso stagionale. Ha fissato la trattazione di merito all’udienza pubblica del 4 febbraio 2027 e compensato le spese della fase cautelare per la novità e peculiarità della materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.