Accesso difensivo all’atto interno con valutazioni lesive: prevale l’interesse alla tutela in giudizio (TAR Molise n. 119 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa, connotato come livello essenziale delle prestazioni ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost.. Il cosiddetto accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 è garantito a chiunque debba curare o difendere i propri interessi giuridici, purché sussista un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale da tutelare, senza che la pubblica amministrazione o il giudice dell’accesso possano compiere valutazioni ultronee sulla decisività del documento nel giudizio di merito. La sottrazione all’accesso di atti difensivi interni, prevista da fonti secondarie, ha carattere temporaneo, operando “fino a pronuncia di provvedimento definitivo”, ed è comunque inopponibile quando il contenuto del documento sia stato già riprodotto in atti processuali e l’interesse dell’istante non incida sulla segretezza della strategia difensiva.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di una parte in un giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedeva alla Regione l’accesso al documento interno dal quale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato aveva “riportato fedelmente” alcune esternazioni contenute in una memoria difensiva. Tali esternazioni erano ritenute dal professionista false e lesive della sua immagine e dignità professionale, con conseguente necessità di acquisirle per valutare iniziative a tutela dei propri diritti.
L’Amministrazione negava l’ostensione, richiamando l’art. 15 del regolamento regionale n. 1/2024 che sottrae all’accesso gli atti defensionali e i rapporti interni con il proprio patrocinatore. Avverso il diniego, l’interessato proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo il deficit motivazionale del provvedimento e la violazione dell’accesso difensivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, secondo cui il ricorso sarebbe stato strumentalizzato per procurare prove da utilizzare in altra sede giurisdizionale, incompatibile con il rito dell’accesso ex art. 116 c.p.a. In applicazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 19/2020, il giudice ha chiarito che l’accesso difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di cui agli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata, ricorrendo tutti i presupposti del cosiddetto accesso difensivo. L’istante aveva richiesto un documento la cui conoscenza era necessaria per tutelare in giudizio la propria immagine professionale, asseritamente lesa dalle esternazioni in esso contenute: sussisteva pertanto il richiesto nesso di strumentalità necessaria, senza che rilevasse l’eventuale ammissibilità o decisività del documento nel futuro giudizio.
Quanto all’eccezione basata sul regolamento regionale, la Corte ha osservato che la sottrazione ivi prevista ha efficacia temporale limitata “fino a pronuncia di provvedimento definitivo”. Nel caso di specie, il giudizio di ottemperanza nel quale la memoria era stata depositata si era concluso con sentenza passata in giudicato. Inoltre, la finalità della norma è quella di tutelare la riservatezza del rapporto difensivo e le strategie processuali, esigenze che non vengono in rilievo quando l’accesso riguarda un documento il cui contenuto è stato già integralmente riversato in un atto processuale della controparte.
Il Collegio ha infine respinto il tentativo dell’Amministrazione di valorizzare, in sede giudiziale, circostanze ulteriori non menzionate nel provvedimento di diniego, richiamando il principio del divieto di motivazione postuma dei provvedimenti amministrativi. Il diniego è stato pertanto annullato, con ordine di ostensione della documentazione entro trenta giorni, previo oscuramento dei dati personali dei soggetti estranei alla vicenda.
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Nota della Redazione
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