Conversione permesso stagionale senza continuità dei tre mesi di lavoro (TAR Toscana n. 552 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286 del 1998 richiede il solo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, senza imporre la consecutività dei periodi né l’unicità del datore di lavoro. È pertanto illegittimo il diniego che valorizzi la non continuità delle mensilità documentate, trattandosi di requisito non previsto dalla norma. Le circolari ministeriali che restringono l’ambito applicativo della disposizione sono contra legem e vanno disapplicate dal giudice, anche d’ufficio, e dalla stessa amministrazione procedente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. L’amministrazione gli notificava un preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevando la mancata attestazione di attività lavorativa per almeno tre mesi, e l’interessato produceva la documentazione richiesta.

Con provvedimento del 29 luglio 2025 l’istanza veniva respinta sul rilievo che le buste paga prodotte afferivano a impieghi diversi e non riconducibili a mensilità consecutive. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 24, comma 10. La domanda cautelare era accolta con ordinanza n. 616/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo. L’amministrazione aveva dato espressamente atto dell’avvenuta integrazione documentale e ne aveva esaminato il contenuto, svolgendo un’istruttoria esente da profili di illegittimità.

È invece fondato il secondo motivo. La disposizione applicabile consente al lavoratore stagionale che ha svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi, e al quale sia offerto un contratto di lavoro subordinato, di chiedere la conversione del titolo di soggiorno. La norma non specifica la necessità di una consecutività dei periodi lavorativi né dell’unicità del datore di lavoro.

Nel caso concreto il ricorrente aveva documentato un periodo complessivo di tre mesi: una mensilità nel 2024, nel settore agricolo, e due mensilità nel 2025, con contratto poi protratto fino al giugno 2026. Il diniego si fondava dunque su un elemento ostativo non previsto dalla legge, con conseguente illegittimità del provvedimento.

Né può deporre in senso contrario il richiamo alle circolari del Ministro dell’Interno n. 9032/2024 e n. 10 del 5 maggio 2025. Laddove esse riducono l’ambito applicativo della disposizione, si pongono in contrasto con la stessa e sono illegittime. Le circolari amministrative non hanno valore normativo né provvedimentale e non vincolano i destinatari degli atti applicativi, che possono contestarne la legittimità senza impugnarle. Una circolare contra legem può essere disapplicata d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione, anche in assenza di richiesta delle parti, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, III, n. 10223 del 2024; Cons. Stato n. 5986 del 2022; Cons. Stato n. 352 del 2022).

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. L’amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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