Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel giudizio sui contributi alle attività teatrali (TAR Sardegna n. 105 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente in considerazione del lasso di tempo trascorso, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non richiede l’esame del merito della controversia e può essere pronunciata con compensazione delle spese di lite quando la complessità della vicenda la giustifichi.
Il Fatto
Un’associazione culturale aveva impugnato una serie di provvedimenti con cui l’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione autonoma della Sardegna non aveva ammesso la sua domanda di contributo per attività teatrali e musicali, per la motivazione “Modulo di domanda non trasmesso”.
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti di esclusione e della graduatoria definitiva, nonché degli atti presupposti, nella parte in cui non consentivano l’integrazione documentale mediante soccorso istruttorio. Nel corso del giudizio, tuttavia, con nota depositata nel dicembre 2025, la stessa parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, a seguito del considerevole lasso di tempo trascorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, nel considerare la vicenda, ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla parte ricorrente, rilevando che anche l’amministrazione resistente e la controinteressata, costituitesi in giudizio, avevano concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse, rimettendosi al Collegio per la regolazione delle spese.
Il Collegio ha ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., norma che disciplina i casi di declaratoria di improcedibilità del ricorso. Tale evenienza ricorre quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse della parte ricorrente alla definizione del merito, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, considerata la complessità della vicenda sottostante. La decisione di compensare le spese, pur in presenza della declaratoria di improcedibilità, si giustifica proprio in ragione della peculiarità e della articolazione della controversia, che concerneva l’interpretazione della normativa regionale in materia di contributi e l’applicabilità del soccorso istruttorio alle domande di finanziamento.
La pronuncia, pertanto, non entra nel merito delle questioni sollevate dalla ricorrente, limitandosi a registrare il venir meno dell’interesse alla decisione e a definire il giudizio con una declaratoria processuale, senza alcuna statuizione sulle ragioni sostanziali dedotte in ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.