Convertibilità permesso cure mediche nella disciplina transitoria decreto Cutro (TAR Piemonte n. 523 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato, la disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito con legge n. 50/2023, va interpretata nel senso che il regime previgente resta applicabile a tutte le istanze originariamente presentate per il rilascio del titolo da convertire, anteriormente all’entrata in vigore del decreto, e non alle sole istanze di conversione. Ne deriva che, ove la domanda di rilascio del titolo originario sia stata presentata prima della novella, permane la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, in quanto la previa presentazione dell’istanza determina l’ultrattività dell’intero regime previgente. L’abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), d.lgs. n. 286/1998 non opera dunque retroattivamente nei confronti di chi abbia già attivato il procedimento di rilascio del titolo per cure mediche.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dalla competente Commissione territoriale il riconoscimento dei presupposti per la trasmissione degli atti al Questore, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche. Il titolo veniva poi effettivamente rilasciato dalla Questura in data successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023.

Successivamente il ricorrente presentava istanza di conversione del permesso per cure mediche in permesso per motivi di lavoro subordinato. La Questura dichiarava l’istanza inammissibile e ne disponeva l’archiviazione, sul presupposto che il titolo posseduto non rientrasse tra le tipologie per le quali la novella consentiva la conversione. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al Tribunale, ottenendo dapprima la sospensione degli effetti e, in sede di esecuzione della misura cautelare, il rilascio della ricevuta di presentazione dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione interpretativa relativa alla portata della disciplina transitoria dettata dall’art. 7 d.l. n. 20/2023. Il dato testuale della norma di rinvio richiama le istanze già presentate, ovvero i casi in cui lo straniero abbia ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, stabilendo che continui ad applicarsi la disciplina previgente.

Il Tribunale aderisce all’orientamento già espresso dal Cons. Stato n. 9630/2025, richiamato nel testo, secondo cui la rilevanza va ascritta al momento di presentazione dell’istanza di rilascio del titolo originario e non alla data dell’istanza di conversione. La norma transitoria individua il proprio referente nelle categorie di permessi incise dalla novella, tra cui quello per cure mediche.

L’argomento letterale è corroborato in chiave logico-sistematica dal comma 3, che, con riguardo ai permessi per protezione speciale, precisa che resta ferma la facoltà di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro. Tale locuzione conferma, per implicito, l’inerenza della facoltà di conversione al regime transitorio degli altri titoli per i quali sia stata presentata istanza di rilascio prima dell’entrata in vigore del decreto.

Il Collegio valorizza inoltre la considerazione di indole equitativa per cui solo il criterio della data di presentazione dell’istanza originaria scongiura disparità di trattamento, rimettendo altrimenti la sorte dell’interessato alle tempistiche amministrative di evasione della pratica. Richiama altresì la relazione illustrativa del decreto, che conforta l’esegesi estensiva.

Nel caso di specie, al momento dell’entrata in vigore della riforma, la Commissione territoriale aveva già ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore. Trova quindi applicazione la disciplina previgente, comprensiva della convertibilità del titolo. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di esaminare nel merito l’istanza di conversione. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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