Redditi da lavoro occasionale computabili per il permesso di lungo periodo (TAR Piemonte n. 522 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. n. 286/1998, nel computo del requisito reddituale devono essere inclusi anche i redditi derivanti da rapporti di lavoro occasionale. Le previsioni richiamate — art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 e art. 16, comma 4, lett. c), d.P.R. n. 394/1999 — esigono soltanto che il reddito provenga da fonte lecita e superi le soglie predeterminate, senza alcun riferimento alla natura, occasionale o stabile, del rapporto lavorativo. Né ragioni sistematiche giustificano un requisito implicito di stabilità, poiché esso condurrebbe a risultati incongrui, ammettendo chi percepisce redditi pari alla soglia e precludendo il titolo a chi ne percepisce di superiori ma non da rapporto stabile. L’Amministrazione, nel respingere l’istanza, è inoltre tenuta a valutare l’eventuale rilascio di un titolo di soggiorno diverso ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, non potendo limitarsi al solo rigetto.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. n. 286/1998. La Questura respinge l’istanza ravvisando l’incapienza reddituale del richiedente: nel 2023 i redditi valutabili ammontavano a una cifra inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Il diniego esclude dal computo ulteriori redditi prodotti nello stesso anno, in quanto derivanti da attività lavorativa occasionale. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione delle norme sul requisito reddituale e l’omessa valutazione dei presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il fondamento del diniego nella sola affermata incapienza reddituale per il 2023. L’Amministrazione aveva considerato utili solo i redditi da rapporto stabile, escludendo quelli da lavoro occasionale perché ritenuti incapaci di attestare il radicamento socio-economico dello straniero.
Il Tribunale ritiene tale iter non legittimo. Sul piano testuale, l’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 richiede soltanto un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, mentre l’art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 16, comma 4, lett. c), d.P.R. n. 394/1999 esigono unicamente che il reddito provenga da fonte lecita e superi le soglie fissate. Nessuna disposizione fa cenno alla natura, occasionale o stabile, del rapporto lavorativo.
Le ragioni sistematiche addotte non reggono. La natura occasionale del reddito è scarsamente indicativa del radicamento socio-economico, poiché i contratti occasionali sono fattore strutturale di segmenti di mercato anche altamente remunerativi. Inoltre, un requisito implicito di stabilità produce risultati incongrui: ammette chi percepisce redditi pari alla soglia e preclude il titolo a chi ne percepisce di superiori ma non da rapporto stabile.
Il Collegio respinge l’argomento difensivo secondo cui il ricorrente non avrebbe percepito redditi superiori alla soglia nell’intero quinquennio: l’istruttoria aveva contestato l’incapienza solo per il 2023, sicché le difese erariali costituiscono inammissibile integrazione della motivazione del provvedimento. Né rilevano la minore redditività del 2024 e il licenziamento del 2025, privi di inequivoco riscontro documentale.
Il Tribunale rileva infine che l’Amministrazione ha omesso di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno diverso ex art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento e restituzione degli atti all’Amministrazione per il riesame dell’istanza, fermo l’effetto conformativo del giudicato. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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