Convertibilità del permesso per cure mediche e regime transitorio (Cons. Stato n. 5666 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione della facoltà di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato, introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, non opera retroattivamente rispetto alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della novella. Il regime transitorio dettato dall’art. 7, comma 2, impone l’applicazione della disciplina previgente alle istanze già presentate, senza che il dato letterale consenta di aggiungere condizioni ostative implicite. La norma di salvezza del comma 3, dettata per i permessi già rilasciati, è espressione di un principio di tutela dell’affidamento che, in chiave costituzionalmente orientata, si estende in via analogica al titolare di permesso per cure mediche, attesa l’identità del regime di conversione. Il diniego fondato sulla sola data di presentazione dell’istanza è pertanto illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche con scadenza 7 novembre 2023. Il 21 ottobre 2023 presentava istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato.
La Questura dichiarava irricevibile l’istanza, sul rilievo che la legge n. 50/2023, entrata in vigore il 6 maggio 2023, aveva eliminato la possibilità di convertire il permesso per cure mediche e che tale titolo non figurava tra quelli convertibili ex art. 14 del d.P.R. n. 394/1999. Il TAR Veneto, con sentenza n. 2417/2024, respingeva il ricorso. Il cittadino proponeva appello, riproponendo le censure e chiedendo in subordine la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023 per contrasto con l’art. 3 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato l’appello. Il primo giudice aveva tratto dalla data di presentazione dell’istanza — successiva all’entrata in vigore della novella — la conseguenza dell’inapplicabilità dell’intero regime transitorio, tanto al comma 2 quanto al comma 3 dell’art. 7.
Il ragionamento del Consiglio di Stato muove dalla distinzione funzionale tra le due disposizioni. Il comma 2 stabilisce che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente. La locuzione “istanze” va letta in correlazione con il comma 1, che ha inciso su una pluralità di disposizioni del d.lgs. n. 286/1998: le domande riferite a norme toccate dalla novella vanno decise secondo la disciplina anteriore.
Il comma 3 ha una funzione diversa e riguarda i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del d.lgs. n. 286/1998: essi sono rinnovati una sola volta e resta ferma la facoltà di conversione. Si tratta di una norma di salvezza resasi necessaria dopo l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), che aveva travolto la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il legislatore ha così tutelato l’affidamento dello straniero nella evoluzione del titolo.
Da qui la conclusione: la legge ha posto come sbarramento temporale unicamente quello della presentazione dell’istanza, e il dato letterale non consente di introdurre un’ulteriore condizione ostativa implicita, limitativa di un diritto rilevante. La disciplina del comma 3 è eccezionale e non ammette applicazione analogica ai titolari di un diverso permesso.
Tuttavia il Collegio, richiamando la giurisprudenza di questo stesso Consiglio (Cons. St., sez. III, n. 3314 del 2024; TAR Lombardia, Milano, n. 2319/2024) e la circolare interpretativa del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024, afferma che il permesso per protezione internazionale e quello per cure mediche hanno il medesimo regime di conversione. Ne deriva che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 7, commi 2 e 3, consente di estendere al permesso per cure mediche la possibilità del rinnovo e della successiva conversione in titolo per lavoro, ove sussistano i requisiti. L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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