Rinnovazione del concorso per ricercatore e discrezionalità tecnica della Commissione (Cons. Stato n. 5667 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice amministrativo annulla gli atti di una procedura concorsuale e ne dispone la rinnovazione a partire dalla nomina di una nuova Commissione, senza riapertura del bando, non può ritenersi preclusa la partecipazione di chi, nella precedente procedura, aveva conseguito il ruolo poi caducato per effetto dell’annullamento. La scelta dei criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice; il sindacato del giudice è limitato ai profili di illogicità o irragionevolezza. La Commissione può legittimamente adottare un sistema di valutazione tradizionale in luogo degli indici VQR e ASN, ove tale scelta consenta l’esame analitico dei singoli contributi. L’onere di dimostrare l’erroneità della valutazione comparativa grava sul ricorrente.

Il Fatto

Una candidata impugnava davanti al TAR Lazio il decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione costituita per la rinnovazione di una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato. La rinnovazione era stata disposta dal Consiglio di Stato in un precedente giudizio, che aveva accolto la doglianza sulla composizione della Commissione e ordinato la ripetizione della procedura con una Commissione interamente diversa.

All’esito della nuova selezione risultava ancora vincitrice la stessa candidata. L’originaria ricorrente censurava, tra l’altro, la partecipazione della controinteressata, già cessata dal servizio, la mancata adozione degli indici nazionali di valutazione VQR e ASN, l’omessa valutazione comparativa e la carenza di motivazione sui punteggi. Il TAR respingeva il ricorso; la candidata appellava la sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo alla partecipazione della controinteressata, la Corte osserva che la cessazione dal precedente servizio di ricercatrice è stata determinata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2408/2023, che ha disposto la rinnovazione a partire dalla nomina della Commissione, senza riapertura del bando. Tale pronuncia non poteva quindi precludere la partecipazione dell’interessata alla ripetizione della procedura.

Quanto alla pretesa di applicare gli indici VQR e ASN, il Collegio conferma la decisione di primo grado. La materia attiene alla discrezionalità tecnica riservata alla Commissione, rispetto alla quale sono estranei i dedotti profili di illogicità o irragionevolezza. Risulta legittima la scelta di un sistema di valutazione tradizionale, idoneo a consentire l’esame analitico dei temi affrontati nei singoli contributi e a cogliere il rilievo scientifico del prodotto nel contesto internazionale. Resta del tutto indimostrata l’affermazione secondo cui un diverso metodo avrebbe attribuito all’appellante un punteggio radicalmente maggiore.

Sui motivi relativi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e all’asserita omissione della comparazione, i verbali non evidenziano profili di illegittimità. Dalla Relazione della Commissione emerge un giudizio analitico motivato, comprensivo delle singole categorie di valutazione e svolto in comparazione tra i candidati, con valutazione numerica di ogni titolo secondo uno schema procedimentale predeterminato.

Le autocertificazioni sottoscritte dai commissari, documentate agli atti, escludono la fondatezza dei profili omissivi dedotti quanto ai requisiti di partecipazione alla Commissione. Le considerazioni svolte confermano quindi la legittimità dell’esito della procedura, già accertata in primo grado.

L’appello è respinto con conferma della sentenza impugnata. Il Collegio compensa le spese della fase di giudizio in ragione di peculiari motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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