Silenzio sul procedimento di VIA e dovere del Ministero di provvedere anche dopo la rimessione al Consiglio dei Ministri (TAR Sardegna n. 287 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rimessione al Consiglio dei Ministri del contrasto tra amministrazioni in ordine alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale non determina la cessazione della materia del contendere sul ricorso avverso il silenzio. Il potere di dirimere il contrasto è connotato da discrezionalità ampia, estesa financo all’an del suo esercizio e non assistita da un termine certo, cosicché resta integro il dovere dell’amministrazione procedente di concludere con provvedimento espresso il procedimento originario. Diversamente opinando, il privato interessato resterebbe privo di tutela, non essendo legittimato a pretendere la decisione del Consiglio dei Ministri. Accertata la violazione dei termini di legge, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a provvedere entro un termine perentorio, restando la nomina del commissario ad acta eventualmente attivabile in sede di esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato nel 2021 istanza di valutazione di impatto ambientale per un impianto fotovoltaico da realizzarsi in Sardegna, su area parzialmente sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Ministero dell’Ambiente, dopo aver più volte dichiarato la procedibilità dell’istanza e averne chiesto la riformulazione ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, ha acquisito il parere favorevole della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. È invece mancato il parere del Ministero della Cultura, che ha trasmesso una determinazione contraria.

La società ha quindi agito per l’accertamento del silenzio e per la condanna delle amministrazioni a concludere il procedimento, con richiesta di nomina di un commissario. Nel corso del giudizio il Ministero dell’Ambiente ha rimesso al Consiglio dei Ministri la definizione del contrasto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988, eccependo su tale base la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione processuale. Richiamando un proprio precedente (sentenza n. 75 del 4 febbraio 2025) e la sentenza del Consiglio di Stato n. 3112/2021, il Tribunale osserva che il procedimento davanti al Consiglio dei Ministri per la soluzione del contrasto tra ministeri non è assistito da alcun termine e si caratterizza per una discrezionalità particolarmente elevata, comprensiva della scelta se esercitare o meno il potere.

Da ciò deriva che, pur a fronte della rimessione, restano in vita il procedimento originario e il dovere del Ministero competente di concluderlo con provvedimento espresso. La tesi contraria lascerebbe il privato privo di adeguati mezzi di tutela: gli sarebbe preclusa, per difetto di legittimazione, la possibilità di pretendere la decisione del Consiglio dei Ministri, proprio perché quel potere è connotato da discrezionalità ampia.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero ha ampiamente violato i termini previsti dalla disciplina vigente per la conclusione del procedimento, come emerge dalla ricostruzione in fatto. Il Tribunale accoglie pertanto la domanda e condanna il Ministero a concludere il procedimento di VIA entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio non dispone sin d’ora la nomina di un commissario ad acta, precisando che tale misura potrà essere richiesta in sede di esecuzione del giudicato in caso di perdurante inadempimento. Le spese di lite sono compensate tra le parti per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *