Commissioni concorsuali, il triennio di quiescenza è requisito inderogabile (TAR Campania n. 309 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di utilizzare, quali componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, soggetti collocati a riposo da oltre un triennio dalla pubblicazione del bando costituisce requisito inderogabile della disciplina statale di cui all’art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 487/1994. Il regolamento comunale che si limiti a richiamare genericamente i membri esterni “ancorché in quiescenza”, senza riprodurre la soglia temporale, non introduce alcuna deroga espressa e va eterointegrato dalla norma statale, ai sensi dell’art. 89, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. Ne consegue l’illegittimità della nomina e l’annullamento degli atti successivi, né è configurabile un onere di impugnazione del bando e del regolamento, la cui formulazione ellittica è di per sé insuscettibile di condizionare la composizione dell’organo. Resta invece estraneo al sindacato giurisdizionale il merito delle valutazioni tecniche, censurabili solo per travisamento o manifesta illogicità.
Il Fatto
Un candidato a un concorso pubblico bandito da un comune per il reclutamento di quattro unità nel profilo di funzionario tecnico non supera la prima prova scritta, avendo conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima fissata dalla lex specialis. Impugna quindi l’avviso di ammissione alla prova orale, la determina di nomina della Commissione esaminatrice e i verbali della medesima, deducendo profili di irregolare costituzione dell’organo, genericità dei criteri valutativi e ingiustificata disparità di giudizio rispetto agli altri concorrenti.
Il comune e alcuni controinteressati si costituiscono in giudizio, eccependo l’infondatezza del ricorso e l’inammissibilità della censura sulla composizione della Commissione, per mancata impugnazione del bando e del regolamento comunale. Con motivi aggiunti il ricorrente insiste sul difetto di motivazione dei giudizi e sulla sostanziale similarità delle risposte fornite ai quesiti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto le doglianze introdotte con i motivi aggiunti, perché dal loro accoglimento il ricorrente trarrebbe direttamente il bene della vita ambito — l’ammissione alla prova orale o il riesame dell’elaborato — mentre dalle censure del ricorso introduttivo otterrebbe soltanto la caducazione e la rinnovazione della procedura.
Le censure sui criteri valutativi non sono accolte. La griglia di punteggi numerici predisposta dalla Commissione, articolata per livelli qualitativi e contenutistici e contemperata dalla considerazione della proprietà di linguaggio, è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica riservata all’organo e consente di verificare la congruenza del giudizio espresso.
Nemmeno è sindacabile il merito del giudizio conseguito. Il controllo del giudice amministrativo sugli atti di correzione delle prove concorsuali è circoscritto al riscontro di palesi errori o travisamenti fattuali ovvero di profili di manifesta illogicità rilevabili ab extrinseco et ictu oculi, non potendo tradursi nella sostituzione della valutazione tecnica riservata alla Commissione. Il raffronto comparativo proposto dal ricorrente non evidenzia vizi macroscopici: negli elaborati emergono, per i quesiti esaminati, ultroneità e lacune della trattazione, confusione tra DVR e DUVRI, definizione erronea del piano urbanistico attuativo.
È invece fondata la censura sulla composizione dell’organo. Un componente nominato era in quiescenza da un periodo superiore al triennio antecedente la pubblicazione del bando. L’art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 487/1994 vieta espressamente l’utilizzazione del personale in quiescenza quando la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando. Non elide il rilievo la circostanza che il regolamento comunale non contempli la soglia temporale: la disposizione si limita a indicare le categorie dei membri esterni, nulla stabilendo sulla durata massima della quiescenza, e non introduce alcuna deroga espressa alla norma statale, che risponde alla logica di preservare efficienza operativa e aggiornamento professionale.
Il regolamento doveva quindi intendersi eterointegrato dalla disciplina statale, per espressa previsione dell’art. 89, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. Ciò consente di respingere l’eccezione di inammissibilità: la formulazione ellittica della norma regolamentare era di per sé insuscettibile di condizionare la nomina nel senso censurato. Infondata è invece la doglianza sulla designazione dei componenti da parte del responsabile del procedimento che assumesse la presidenza: nella specie la proposta è stata meramente interlocutoria e la nomina è stata disposta dal responsabile competente. Il ricorso introduttivo è accolto, con annullamento della determina di nomina e degli atti successivi; i motivi aggiunti sono respinti e le spese interamente compensate.
Nota della Redazione
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