Revisione prezzi e silenzio sull’istanza di rinnovo contrattuale (TAR Sicilia n. 1444 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione presuppone che l’inerzia perduri al momento della pronuncia. L’adozione di un provvedimento espresso nel corso del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non integra una risposta satisfattiva, e dunque non fa venir meno l’interesse, l’atto con cui l’amministrazione si limiti ad avviare l’istruttoria o a rinviare la decisione. In tale ipotesi permane l’obbligo di conclusione del procedimento nel termine di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, con conseguente accoglimento del ricorso e condanna dell’amministrazione a provvedere con determinazione espressa.
Il Fatto
Una società affidataria di un servizio di fornitura, gestione e distribuzione di gas medicinali presso strutture sanitarie pubbliche ha presentato, nel corso degli anni, plurime istanze di revisione periodica dei prezzi secondo gli indici ISTAT, riferite al periodo 2018-2024. L’amministrazione committente non ha fornito alcun riscontro. La società ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di pronunciarsi.
Costituendosi in giudizio, l’azienda sanitaria ha depositato una deliberazione con cui ha dichiarato l’impossibilità di avviare l’istruttoria per gli anni 2018-2021, ha qualificato come rinnovo contrattuale il periodo 2022 e ha autorizzato la rivalutazione ISTAT per il 2023 e il 2024. Ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso per le annualità esitate e l’infondatezza per le restanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il pacifico orientamento per cui il presupposto della condanna per silenzio è la persistenza dell’inerzia al momento della pronuncia. Il provvedimento esplicito adottato prima del ricorso ne comporta l’inammissibilità per carenza originaria di interesse; se intervenuto in corso di giudizio, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso resta invece ammissibile quando l’amministrazione non conclude il procedimento nel termine, oppure si pronunci con un atto endoprocedimentale o soprassessorio.
Il Tribunale applica tali coordinate a tre distinte situazioni. Per le istanze relative al 2022, 2023 e 2024, l’azienda ha risposto con una deliberazione adottata dopo la proposizione del ricorso, circostanza riconosciuta dalla stessa società ricorrente. Su tali domande il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Per le istanze relative al 2018-2021, invece, la risposta dell’amministrazione ha rinviato la soddisfazione dell’interesse alla conclusione di un iter procedimentale soltanto avviato. Un simile atto è elusivo dell’obbligo di conclusione del procedimento nei termini dell’art. 2 della legge n. 241/1990, ormai ampiamente spirati.
Il ricorso è dunque accolto, con obbligo dell’azienda di pronunciarsi sull’istanza di revisione prezzi per il 2018-2021 mediante provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio non ravvisa, allo stato, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, attivabile con successiva istanza in caso di inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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