Copertura finanziaria delle leggi regionali toscane e tenuta degli equilibri di bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 134 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esercitano annualmente il controllo referente sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione dei relativi oneri, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012. Tale verifica presuppone tre distinte fasi: la morfologia giuridica dell’onere, la sua quantificazione e l’individuazione dei mezzi di copertura. La copertura a legislazione vigente è difficilmente compatibile con l’art. 81, comma 3, Cost., poiché determina un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio. La relazione tecnico-finanziaria costituisce elemento indefettibile della previsione di copertura e la clausola di neutralità finanziaria, per le leggi non onerose, non può ridursi a mera clausola di stile.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha approvato la relazione sulle tipologie delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali adottate nell’anno 2024. Nel corso dell’anno il Consiglio regionale ha approvato 53 leggi, di cui 18 recanti oneri finanziari e 35 prive di impatto finanziario. Escluse le otto leggi del ciclo di bilancio, gli oneri complessivi del triennio 2024-2026 ammontano a circa 30,5 milioni, in forte contrazione rispetto ai circa 199,3 milioni del 2023.
L’istruttoria ha coinvolto il Consiglio regionale e la Giunta, con richieste di chiarimento su quantificazione degli oneri, potenziali oneri non stimati, mezzi di copertura e utilizzo dei fondi speciali. La questione centrale concerne la conformità delle tecniche di copertura al quadro costituzionale di riferimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo fondato sull’art. 81 Cost., sugli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 e sul d.lgs. n. 118 del 2011. Il principio di copertura opera direttamente anche nei confronti delle Regioni, che devono uniformare la propria legislazione di spesa ai formanti della giurisprudenza costituzionale. La relazione tecnico-finanziaria deve contenere la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e delle forme di copertura.
Con riguardo alla morfologia giuridica degli oneri, la Corte rileva il permanere di disallineamenti rispetto all’art. 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009. La riconduzione di taluni oneri nella categoria della spesa obbligatoria al di fuori della nozione legislativa rischia di limitare gli spazi di flessibilità nella gestione del bilancio regionale, atteso il carattere rigido di tale tipologia.
Sul fronte delle tecniche di copertura, i dati mostrano una ricomposizione: per il 6,7 per cento mediante fondi accantonati, per il 16,9 per cento mediante riduzioni di spesa, per il 45,5 per cento mediante maggiori entrate e per il 29,3 per cento a valere sugli stanziamenti a legislazione vigente. Quest’ultima modalità registra un notevole incremento rispetto allo 0,5 per cento del 2023. La Sezione richiama l’attenzione sull’opportunità di limitarne il ricorso, poiché gli stanziamenti vengono costruiti ex ante scontando gli effetti di norme ancora da approvare.
La Corte segnala inoltre che la modalità di copertura fondata su due provvedimenti legislativi separati, collegati alle variazioni di bilancio, non consente di stabilire una corrispondenza diretta tra singolo onere e specifica copertura, rendendo complessa la verifica di compatibilità con l’art. 81 Cost.. Le relazioni tecniche devono individuare in modo puntuale il nesso tra onere aggiuntivo e fonte di copertura.
Sotto il profilo delle leggi non onerose, la Sezione accerta una piena osservanza della clausola di neutralità finanziaria e dell’obbligo di relazione tecnico-finanziaria, con un livello di compliance del 100 per cento, in continuità con il percorso di adeguamento avviato negli anni precedenti.
Nota della Redazione
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