Contributi di costruzione restituibili solo dalla declaratoria di decadenza del titolo (TAR Trentino-Alto Adige n. 123 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti, pur discendendo direttamente dalla legge, deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’amministrazione. Il diritto del privato alla restituzione dei contributi di costruzione corrisposti per un’opera non realizzata sorge per il venir meno della causa dell’obbligazione, integrando un’ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. o, in subordine, di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c. Il termine prescrizionale decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., non dalla maturazione ex lege del termine decadenziale, bensì dal momento in cui l’accertamento dell’indebito diviene certo, coincidente con l’adozione del provvedimento dichiarativo della decadenza o con l’atto equipollente che ne ricognosce lo status giuridico, ove adottato su istanza di rimborso.
Il Fatto
Una società otteneva dal Comune di Bolzano una concessione edilizia per la costruzione di un centro polifunzionale, corrispondendo i contributi di costruzione in due rate, la seconda mediante fideiussione bancaria poi incamerata dall’Amministrazione. Comunicato l’inizio dei lavori, la società non portava a compimento l’intervento e, anni dopo, presentava istanza di restituzione delle somme versate.
Il Comune rigettava l’istanza, rilevando l’intervenuta prescrizione del credito decorrente dalla decadenza del titolo edilizio, maturata da oltre un decennio. La società impugnava il diniego davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 c.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto alla restituzione e la condanna dell’ente al pagamento degli importi, con interessi legali e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’assenza di elementi che consentano di differire la decadenza del titolo oltre il 21 agosto 2015. A fronte delle reiterate allegazioni sulla presentazione di richieste di proroga, la società non ne ha prodotto alcuna né ha depositato i provvedimenti conseguentemente adottati, contestati dall’Amministrazione. Il termine di cui all’art. 72 della L.P. n. 13/1997 deve pertanto ritenersi maturato il 9 aprile 2006, a tre anni dalla comunicazione di inizio lavori. Le proroghe invocate, intervenute nel 2011 e nel 2013, sono successive e quindi inconferenti; il Consiglio di Stato ha del resto precisato che la richiesta di proroga deve precedere la scadenza del termine.
Tale rilievo, osserva il Tribunale, è però irrilevante ai fini del dies a quo della prescrizione. Quando il privato rinuncia al permesso di costruire, o quando ne interviene la decadenza per scadenza dei termini o per sopravvenute previsioni urbanistiche, sorge in capo all’Amministrazione l’obbligo di restituzione dei contributi e il correlativo diritto del privato. La controversia ha ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito/debito ed è devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., con applicazione della disciplina civilistica sulla prescrizione.
Ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte rileva il momento in cui diviene definitivo l’accertamento della non debenza. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all’indebito oggettivo, è pacifica nel ritenere che il termine decorra dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito sia divenuto definitivo, quando il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento (Cass. civ. Sez. III n. 24628 del 2015).
Il Collegio desume principi analoghi in materia di contributi di costruzione: il contributo è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, ove questa non si realizzi, viene meno la causa della corresponsione. Il dies a quo deve essere ancorato all’adozione di un atto formale di decadenza, poiché l’effetto decadenziale, pur operando ex lege, necessita di un provvedimento espresso con valenza ricognitiva. La giurisprudenza amministrativa è ormai concorde in tal senso, anche con riferimento all’analoga ipotesi dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001.
Nel caso di specie il dies a quo decorre dal 10 ottobre 2025, data del provvedimento di diniego al rimborso, qualificabile come atto equipollente alla declaratoria di decadenza. Il diritto alla restituzione non è dunque prescritto. Il Tribunale accoglie il ricorso, afferma il diritto alla restituzione delle somme versate e condanna il Comune al pagamento dei soli interessi legali dal giorno della costituzione in mora, ai sensi dell’art. 2033, secondo periodo, c.c., non trovando applicazione la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2033 c.c. – Indebito oggettivo
- Art. 2041 c.c. – Azione generale di arricchimento
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione