Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Veneto n. 442 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile anche per l’attuazione del giudicato del giudice ordinario, allorché l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso resti ineseguito. Il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, costituisce presupposto processuale dell’azione. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta.

Il Fatto

Tre docenti hanno ottenuto dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il loro diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 — la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente — per più anni scolastici e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla con accredito di € 500,00 per ciascun anno.

La sentenza, non impugnata, è stata notificata al Ministero in copia informatica asseverata. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, le docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, chiedendo l’accredito delle somme maturate, gli interessi e la vittoria delle spese. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Verifica l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, e l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero, oltre al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. Su queste basi il ricorso è dichiarato ammissibile.

Nessun dubbio, osserva il Collegio, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma è prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” secondo gli importi accertati, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Il Collegio nomina inoltre sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine, un Commissario ad acta individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e subdelega. Questi dovrà attivarsi, su istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna del Ministero anche alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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